Cassazione Penale, Sentenza n. 19458/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (cosca facente capo a Adolfo D'Ambrosio, capo 1) e per concorso nella tentata estorsione aggravata in danno di ML Group (capo 101). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria relativa all'associazione, rilevando che le prove si limitavano a contatti/conversazioni con Ciranno e a due episodi (sopralluogo al cantiere ML Group e piano intimidatorio nei confronti di Mazza) non riconducibili in modo certo a una stabile messa a disposizione del sodalizio. Sosteneva inoltre che il progetto estorsivo fosse ascrivibile ad altri soggetti e che non fosse dimostrato un contributo causalmente rilevante del ricorrente, né la riconducibilità della condotta al metodo/agevolazione mafiosa; eccepiva infine la necessità di specificare ruolo, durata e collegamento organico al clan.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria sia rispetto al capo 101 (tentata estorsione) sia rispetto al capo 1 (associazione mafiosa). Ha valorizzato le conversazioni tra D'Ambrosio, Ciranno e Ferrise che delineavano il progetto estorsivo e il successivo sopralluogo di Ciranno e De Rose al cantiere ML Group, così come i colloqui relativi al piano intimidatorio nei confronti di Mazza e la consapevolezza di De Rose circa la disponibilità di armi riconducibili al sodalizio. La circostanza che l'azione estorsiva sia stata attuata dopo alcuni mesi non attenua la rilevanza della partecipazione a fasi propedeutiche. Anche l'assenza del ricorrente in altri momenti e la sua successiva denuncia per atti intimidatori alla sua attività non sono risultate decisive per escludere l'inserimento stabile nel clan. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Richiamato il principio secondo cui la partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento nella struttura organizzativa e la 'messa a disposizione' dell'agente per il perseguimento dei fini del sodalizio; il Tribunale ha valutato l'insieme indiziario come idoneo a dimostrare tale stabile inserimento
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiama la possibilità di trattare il ricorso senza l'intervento delle parti in particolari condizioni (norme emergenziali/procedurali); applicato nel procedimento in virtù delle norme di proroga successive
Art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022 e art. 5-duodecies, d.l. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge 199/2022
Norme richiamate per la proroga e la disciplina procedurale collegata alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; confermano la legittimità della trattazione in forma scritta/assenteistica
Principio di gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari (orientamento giurisprudenziale)
La gravità indiziaria può essere desunta da un compendio di elementi indiziari anche indiretti e confluenti (conversazioni, sopralluoghi, conoscenza di armi, collegamenti con soggetti apicali); la partecipazione a fasi propedeutiche e la consapevolezza delle logiche operative del clan possono sufficiente a configurare la 'messa a disposizione'
Massime di principio
- Per la misura cautelare in reati associativi di tipo mafioso non è necessario dimostrare la partecipazione a tutte le attività del sodalizio: la partecipazione a fasi operative o propedeutiche, la presenza in conversazioni con soggetti apicali e la conoscenza di mezzi (armi, esplosivi) possono configurare la gravità indiziaria richiesta.
- Un intervallo temporale tra la fase progettuale e l'attuazione materiale dell'illecito non esclude la responsabilità: la condivisione e la partecipazione a piani estorsivi anche anticipatori conservano rilevanza probatoria.
- La circostanza che il presunto affiliato abbia subito o denunciato atti intimidatori non esclude automaticamente l'affiliazione: il giudice valuta il contesto complessivo (più gruppi in zona, dinamiche locali) e può ritenere compatibile la denuncia con un ruolo in seno al clan.
- In difesa è strategico mettere in evidenza l'assenza di un'affectio societatis: chiedere chiarezza sul ruolo concreto, sulla durata della partecipazione e sulle condotte contributive specifiche (organizzazione, fornitura di armi, esecuzione diretta) e proporre interpretazioni alternative delle conversazioni e dei contatti.
- Per contrastare misure cautelari basate su indizi plurimi è utile produrre elementi che interrompano la concatenazione indiziaria (alibi, prove della estraneità rispetto ai progetti, documentazione che spieghi i contatti come privi di natura associativa) e sollecitare una motivazione puntuale e circostanziata che distingua mera frequentazione da stabile messa a disposizione.
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