Cassazione Penale, Sentenza n. 31958/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame diretta avverso il provvedimento del G.I.P. del 18/09/2023 che disponeva il sequestro preventivo di somme e/o il sequestro per equivalente nell'ambito di un procedimento per reati ex d.lgs. n. 74/2000. La difesa ha censurato la declaratoria di inammissibilità per violazione degli artt. 324 e 568 c.p.p., sostenendo che, benché il sequestro non fosse formalmente eseguito, la società aveva subito l'effetto pregiudizievole (blocco dei conti correnti) e quindi aveva interesse concreto e attuale a chiedere il riesame.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale del riesame di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che il blocco dell'operatività dei conti disposto autonomamente dagli istituti bancari su impulso della P.G., pur prima della formale esecuzione del provvedimento giudiziario, produce effetti di indisponibilità parificabili a quelli della esecuzione del sequestro e dunque può dare titolo all'interesse ad impugnare. In sede di rinvio il Tribunale dovrà accertare, alla data della proposizione dell'istanza di riesame, se la società avesse già subito gli effetti dell'esecuzione anticipata (ossia il blocco dei conti) e, in caso affermativo, ammettere l'istanza.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 2, 8 e 10‑quater)
Norme sostanziali relative ai reati tributari che hanno determinato l'adozione del sequestro preventivo; citate come titolo del procedimento penale a fondamento della misura cautelare patrimoniale.
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nella censura relativa alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha affrontato la questione dell'interesse a impugnare in relazione alla effettiva indisponibilità dei beni.
art. 568 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma procedurale connessa all'impugnazione; la Corte ha valutato la correttezza della declaratoria di inammissibilità alla luce dell'effetto pratico prodotto dall'attività degli istituti bancari.
Cass. Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021
Giurisprudenza di riferimento secondo cui il sequestro di somme sui conti correnti produce effetti con la fase di blocco del conto da parte della banca: l'esecuzione ha una duplice fase (blocco e trasferimento al FUG) e il blocco è efficace ai fini dell'indisponibilità delle somme.
Cass. Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 2012)
Principio secondo cui l'interesse ad impugnare si valuta con criteri utilitaristi: rileva la finalità negativa di rimuovere lo svantaggio e quella positiva di ottenere una decisione più favorevole, nei limiti della coerenza normativa.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare patrimoniale può esserci anche se il sequestro non è formalmente eseguito, quando gli istituti bancari hanno già bloccato l'operatività dei conti su impulso della P.G., determinando l'indisponibilità delle somme.
- La verifica di ammissibilità di un'istanza di riesame deve considerare la situazione di fatto (es. comunicazioni o blocchi bancari) alla data di presentazione dell'istanza e non solo la formale esecuzione del provvedimento.
- In casi simili è essenziale raccogliere e allegare prove documentali dell'effetto pregiudizievole (comunicazioni bancarie, note degli istituti, schermate di blocco) per dimostrare l'interesse concreto ad impugnare.
- Se l'attività della P.G. si è limitata a un mero screening senza che ne sia conseguito il blocco dei conti, allora difficilmente sussiste l'interesse a riesame; il discrimine è l'effettiva indisponibilità patrimoniale.
- In sede di riesame il giudice deve accertare temporalmente quando si è verificato il blocco rispetto alla proposizione dell'istanza: se il blocco è anteriore, l'istanza è ammissibile e meritevole di esame nel merito.
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