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Sentenza

Sentenza del 02/08/2021 n. 1015 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità della cartella di pagamento. Il ricorso iniziale della contribuente è stato rigettato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione dell'alternanza giurisprudenziale e dell'incertezza pregressa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEF 2014 (44.627,92 euro) riferita a somme percepite come 'NATO pension', sostenendo l'esenzione prevista dall'art. VII, par. 2 del Protocollo di Parigi (ratificato con legge n. 1338/1955) per i dipendenti dei Quartieri Generali interalleati. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che la 'pensione NATO' fosse in realtà un trattamento riconducibile al rapporto di lavoro con l'organizzazione e quindi esente. L'Agenzia ha impugnato la sentenza. La CTR, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare Cass. n. 705/2019 e seguenti), ha ritenuto invece che l'esenzione normativa sia limitata a stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza del rapporto di lavoro e non si estende alle pensioni erogate dopo la cessazione del servizio; ha inoltre richiamato l'art. 42 del Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate che prevede la tassazione della pensione secondo la legislazione fiscale dello Stato di residenza e ha osservato come gli accordi internazionali (Ottawa, Londra, Protocollo di Parigi) non menzionino il termine "pensione". Ha altresì respinto l'argomentazione che il perdurare di vincoli disciplinari (art. 59 regolamento NATO) trasformi la pensione in retribuzione differita.

Norme richiamate

  • Protocollo di Parigi (28.8.1952) - legge di ratifica 30/11/1955, n. 1338

    «Gli impiegati di un Quartiere generale interalleato appartenenti alle categorie stabilite dal Consiglio Atlantico saranno esenti dalle imposte sugli stipendi ed emolumenti loro corrisposti dal Quartier Generale interalleato nella loro qualità di impiegati».

    La norma è stata interpretata come riferita esclusivamente a stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza del rapporto di lavoro; non comprende le pensioni erogate successivamente alla cessazione del servizio.

  • d.P.R. n. 2083/1962 (art. 8, comma 1, lett. c))

    Norma speciale di stretta interpretazione invocata per l'esenzione: la giurisprudenza la legge come ristrettezza applicativa agli emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro, escludendo le pensioni.

  • d.P.R. 600/1973 (art. 36-bis)

    Norma procedurale utilizzata dall'Amministrazione per il controllo automatizzato delle dichiarazioni e iscrizione a ruolo; rilevante per la genesi del ruolo oggetto di contestazione.

  • Regolamento pensionistico delle 'Organizzazioni Coordinate' (art. 42)

    Prevede che la pensione e gli adeguamenti siano soggetti alla legislazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario; ciò avvalora l'idea che le pensioni sono imponibili secondo le norme fiscali nazionali.

  • Regolamento del personale civile della NATO (art. 59)

    Norma disciplinare che permette sanzioni e revoche di benefici anche dopo l'allontanamento dall'Organizzazione; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non configuri la continuazione del rapporto di lavoro al punto da trasformare la pensione in emolumento esente.

  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, sent. n. 705/2019 (e seguenti: 4422/2019, 5571/2019, 27423/2019, 32515/2019, 2051/2020, 10231/2020, 19287/2020)

    Principio consolidato secondo il quale le 'NATO pensions' erogate in Italia sono imponibili ai fini IRPEF: l'esenzione riguarda solo stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza del rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dagli accordi internazionali per i Quartieri Generali interalleati si applica, di regola, agli stipendi ed emolumenti corrisposti durante il rapporto di lavoro; non si estende automaticamente alle pensioni erogate dopo la cessazione del servizio.
  • La presenza di clausole regolamentari interne (es. poteri disciplinari o revoca di benefici) non è sufficiente a qualificare la pensione come "emolumento in costanza del rapporto" se il rapporto di lavoro è cessato.
  • Il richiamo al Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate e al meccanismo del 'tax adjustment' non implica esenzione: il tax adjustment può indicare che le pensioni sono tassate e che l'organizzazione rimborsa parte delle imposte, confermando la soggezione a tassazione.
  • In contenziosi simili l'orientamento della Corte di Cassazione è consolidato nel senso della tassabilità delle pensioni NATO: il ricorrente che voglia ottenere l'esenzione deve puntare su elementi normativi o testuali molto chiari nei trattati o mostrare situazioni fattuali eccezionali.
  • Date precedenti oscillazioni giurisprudenziali, i giudici possono compensare le spese quando il diritto è stato oggetto di incertezza; tuttavia, dopo la serie di pronunce della Cassazione, le possibilità di successo del contribuente sono significativamente ridotte.

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