Cassazione Civile, Sentenza n. 1325/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trento che aveva rigettato gli appelli avverso avvisi di accertamento per gli anni 2004-2006 (IRES, IRAP e IRPEF per soci). Le questioni centrali erano: 1) mancato rispetto del contraddittorio preventivo (art.12 comma 7 legge 212/2000) anche per verifiche 'in ufficio' su documenti; 2) corretta modalità di rilevazione contabile dei beni in leasing (uso del metodo di ammortamento finanziario ex IAS 17 vs metodo patrimoniale ai fini fiscali, alla luce dell'art.109 comma 4 TUIR e delle modifiche introdotte dal d.lgs.38/2005). I ricorrenti contestavano altresì la decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto inapplicabile il metodo finanziario alla loro società in ragione della possibilità di redigere bilancio in forma abbreviata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto i ricorrenti (soci e, con atto di rinuncia manifestato dai loro difensori, anche per la società) hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. 193/2016 e hanno effettuato i pagamenti, determinando il venir meno dell'interesse a proseguire nel gravame. Non si è quindi pronunciata nel merito delle questioni di diritto sostanziale. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. Inoltre la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per disporre il pagamento del cosiddetto 'doppio contributo unificato'.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 4
Il giudice d'appello aveva ritenuto che, anche dopo la modifica normativa (d.lgs. 38/2005) che ha introdotto la contabilizzazione finanziaria, la società non poteva utilizzare il metodo finanziario in quanto, per le sue ridotte dimensioni, poteva redigere il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis c.c.). Tuttavia la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Legge 28 febbraio 2005, n. 38 (d.lgs. 38/2005) e richiamo al principio contabile internazionale IAS 17
I ricorrenti sostenevano che la riforma e i principi contabili internazionali consentivano l'uso del metodo finanziario per il leasing anche per gli esercizi 2004-2005; la CTR invece aveva escluso tale possibilità per la società in ragione della forma di bilancio. La Cassazione non si è pronunciata sul punto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
I ricorrenti deducevano la violazione del contraddittorio preventivo anche per le verifiche 'in ufficio' su documenti. Tale doglianza è stata sollevata ma non esaminata nel merito dalla Cassazione, a causa dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Codice Civile, art. 2435-bis
Richiamato nel contesto della possibilità per la società di redigere il bilancio in forma abbreviata: il giudice d'appello ha ritenuto che questa circostanza potesse ostare all'uso del metodo finanziario di ammortamento.
Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 193, art. 6 (definizione agevolata)
I ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art.6 del d.l.193/2016 e hanno pagato le somme dovute; tale adesione ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso e quindi l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
Codice di procedura civile, art. 372 e art. 390
Art.372 c.p.c. utilizzato per la notificazione della documentazione di adesione; art.390 c.p.c. richiamato rispetto ai requisiti formali della rinuncia agli atti e agli effetti (la mancata notificazione/visazione può non estinguere il processo ma la rinuncia è indice della mancanza di interesse, determinando l'inammissibilità).
Codice Civile, art. 2495
Richiamato per verificare se la società fosse estinta: la sentenza osserva che, pur essendosi sciolta, la società non risulta cancellata ex art.2495 c.c., quindi non estinta civilisticamente.
Disposizioni sulla definizione agevolata e contribuzione unificata (giurisprudenza Cassazione citata)
La Corte, richiamando orientamenti precedenti, ha escluso l'ipotesi di imporre ai ricorrenti il pagamento del doppio contributo unificato nelle fattispecie di rinuncia al ricorso a seguito di adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata e il pagamento delle somme concordate possono determinare il venir meno dell'interesse ad impugnare e quindi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia agli atti manifestata dagli avvocati e la produzione della documentazione di definizione agevolata sono elementi che la Corte considera determinanti per valutare la perdita di interesse, anche se la formale estinzione della società non risulta dagli atti.
- Le questioni di merito relative all'ammortamento dei beni in leasing (metodo finanziario vs metodo patrimoniale) e al perimetro del contraddittorio preventivo non vengono decise se sopravviene la perdita di interesse processuale; pertanto è importante preservare l'interesse a impugnare fino alla definizione definitiva del giudizio se si intende ottenere una pronuncia sul merito.
- La procedura di rinuncia e i requisiti formali (notifica alle parti o visto degli avvocati) sono rilevanti: la mancata osservanza può non estinguere automaticamente il processo, ma la manifestazione di rinuncia resta elemento decisivo ai fini dell'inammissibilità.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse, la prassi giurisprudenziale tende a compensare le spese di giudizio, salvo specifiche ragioni per addebitare costi, e a non imporre il doppio contributo unificato quando la rinuncia è conseguente a definizione agevolata.
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