Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37065/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per vizio di motivazione e contrasto tra atti processuali e motivazione: contesta di essere stato ritenuto l'esecutore materiale del pestaggio nonostante la parte offesa, in stato d'ebbrezza e priva di conoscenza, non abbia potuto identificare chi ha inferto i colpi; censura inoltre l'eccessiva valorizzazione della deposizione della teste Bussini e la mancata considerazione di possibili cause di giustificazione (anche eccesso colposo) e dell'intervento di terzi, sostenendo che le risultanze non provano l'attribuzione esclusiva dei colpi al ricorrente e che la pena è irragionevole nella misura del massimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, una richiesta di rivalutazione del merito probatorio vietata alla Corte di legittimità: le censure erano aspecifiche e non hanno individuato un oggetto definito di travisamento della prova o una palese difformità tra atti e motivazione. È stato inoltre osservato che le sentenze di merito avevano ricostruito un quadro fattuale unitario (comprendente la provocazione della vittima e il ruolo coordinato del coimputato come immobilizzatore) che legittimava l'attribuzione della condotta al ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 582 e 583 cod. pen.

    artt. 582 e 583 cod. pen.

    Indicazione del reato contestato in primo grado (lesioni e relative disposizioni), posto a fondamento della responsabilità penale riconosciuta in sede di merito.

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    Riferimento all'attenuante (provocazione) riconosciuta in favore dell'imputato in sede d'appello e valutata nella determinazione della pena.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Riferimento alla disciplina processuale eccezionale sulle richieste di discussione orale; qui si rileva che le parti non hanno chiesto la discussione orale ai sensi di tale norma.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Rinvio di proroga della disciplina processuale collegata al citato decreto-legge 137/2020; utilizzato per precisare la disciplina temporale delle procedure.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; utilizzata per delimitare l'oggetto dei motivi dedotti in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che regola il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione; la Corte ha ribadito che non può essere chiamata a una rivalutazione del merito probatorio, ma solo a verificare vizi motivazionali specifici.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Riferimento all'introduzione del vizio di contraddittorietà processuale; la Corte chiarisce i limiti di applicazione evitando una lettura che travalichi il divieto di rivalutazione del merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese e l'eventuale somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione del merito probatorio; le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per essere ammissibile un ricorso per vizio di motivazione occorre individuare un oggetto definito e non opinabile (es. palese travisamento di una specifica dichiarazione), non semplici alternative o ipotesi esplorative.
  • Le contestazioni generiche sull'inaffidabilità della parte offesa o di un teste, senza puntuale confronto con la motivazione del giudice di merito, sono insufficienti a fondare la cassazione.
  • Se si contesta l'attribuzione di condotte tra coautori è utile indicare e confrontare le statuizioni comparative (pena del coimputato, ruolo concretamente riconosciuto) e dimostrare un evidente difetto logico nella motivazione.
  • Le prospettazioni di possibili cause di giustificazione o di intervento di terzi devono essere specifiche e confrontate con la motivazione della sentenza di merito; ipotesi vaghe non superano il vaglio di ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.