Cassazione Civile, Ordinanza n. 21103/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un atto pubblico di donazione del 1987 con cui due genitori avevano trasferito a un figlio un immobile sito in Comune di Sesto Campano. Nell'atto, però, i dati catastali del bene risultavano indicati come particella 190 sub 3, mentre il donatario sosteneva che si trattasse di un errore materiale del notaio e che il bene effettivamente donato fosse il fabbricato di civile abitazione corrispondente alla particella 250 sub 5, unica intestata ai donanti. In primo grado la domanda di rettifica era stata rigettata; in appello la decisione veniva riformata con accoglimento della rettifica. In Cassazione la ricorrente censura la sentenza d'appello denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1367, 1390 e 1430 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse trattato la questione come un mero errore catastale, quando invece la rettifica avrebbe finito per sostituire integralmente l'oggetto della donazione, trasformandola in un trasferimento di un immobile diverso da quello indicato nell'atto; secondo la ricorrente, la rettifica non sarebbe possibile quando incida su un elemento essenziale del contratto e, se il bene fosse stato davvero quello della particella 190 sub 3, si sarebbe trattato di bene altrui, con conseguente nullità della donazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo e alle coerenze/confini indicati nell'atto, salvo il caso in cui le parti abbiano fatto esclusivo riferimento ai dati catastali senza alcun contrasto con gli altri elementi identificativi. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato la ricostruzione della Corte d'appello, che aveva individuato nel fabbricato di via Ausonia n. 5, particella 250 sub 5, il bene effettivamente donato, coerentemente con le caratteristiche dell'immobile, la documentazione comunale e la CTU. Ha quindi ritenuto legittima la rettifica dell'errore materiale nei dati catastali, qualificandola come atto dovuto in esecuzione del contratto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'oggetto del contratto è elemento essenziale e non può essere modificato tramite rettifica quando ciò comporti la sostituzione del bene trasferito
art. 1346 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la determinatezza/determinabilità dell'oggetto della donazione in caso di sostituzione dell'immobile
art. 1362 c.c.
la Corte afferma che il giudice di merito può utilizzare i criteri legali di interpretazione del contratto per individuare la reale volontà delle parti e l'esatto oggetto del trasferimento
art. 1367 c.c.
richiamato nel motivo come norma ermeneutica invocata contro l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello
art. 1390 c.c.
richiamato nel motivo, senza autonoma trattazione specifica nel decisum
art. 1430 c.c.
richiamato nel motivo per sostenere che l'errore non consentiva la rettifica nei termini accolti in appello
art. 375, comma 2, c.p.c.
indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base procedurale della trattazione camerale nel testo applicabile ratione temporis
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso, poiché il motivo non contrastava immotivatamente un orientamento costante
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
richiamato per escludere difetti di specificità e di indicazione degli atti/documenti a fondamento del motivo
art. 1362 c.c. e ss.
il giudice di merito può avvalersi di tutti i criteri ermeneutici legali per individuare l'effettiva intenzione delle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un contratto di trasferimento immobiliare, i dati catastali non sono di per sé decisivi quando il titolo contenga altri elementi idonei a identificare il bene, in particolare la descrizione del cespite e le coerenze/confini.
- L'individuazione dell'oggetto del contratto va compiuta secondo i criteri legali di ermeneutica negoziale, valorizzando l'effettiva volontà delle parti e tutti gli elementi testuali e documentali utili a chiarire il bene trasferito.
- La rettifica dell'errore materiale nei dati catastali è ammissibile quando serva a rendere il titolo coerente con l'effettivo bene oggetto del negozio, e non comporti una vera sostituzione dell'oggetto contrattuale risultante dall'interpretazione complessiva dell'atto.
- L'interpretazione del giudice di merito sull'identificazione del bene trasferito, se conforme ai canoni legali ed adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione.
- Se la lettura del titolo portasse a ritenere trasferita una cosa altrui, il contratto di donazione sarebbe colpito da nullità per difetto di causa.
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