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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39655/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) contestazione della configurabilità dei reati contestati ai sensi dell'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006. In particolare ha sostenuto che i rifiuti derivanti dal lavaggio delle carene erano depositati come "deposito temporaneo" lecito (rispettando limiti quantitativi/temporali e norme tecniche previste dall'art. 183, lett. bb) d.lgs. 152/2006, ora art. 185-bis) e che lo smaltimento non autorizzato non era provato, essendo rimasto fondato su presunzioni e su dichiarazioni di terzi (problemi di acquisizione della prova e violazione dell'art. 195 c.p.p.). 2) mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per il modesto quantitativo di rifiuti, le attenuanti riconosciute e il comportamento successivo dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva: a) escluso la configurabilità del deposito temporaneo perché la ricorrente non aveva dimostrato il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi e temporali richiesti (onere della prova a carico di chi invoca la disciplina derogatoria del deposito temporaneo) e perché i rifiuti erano rinvenuti in condizioni non conformi (mancanza di etichettatura, presidi di sicurezza, mescolanza di materiali, assenza di registrazione nei registri di carico e scarico); b) ritenuto provati, con un complesso di elementi (istruttoria, registri, analisi ARPA, attività documentale), sia la produzione sia lo smaltimento non autorizzato dei rifiuti; c) motivatamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità, per la recidiva nell'aver già fruito del beneficio due volte, per l'esistenza di precedente penale specifico e per la valutazione della sistematicità dell'attività aziendale. Conseguentemente è confermata la statuizione di merito (pena ridotta in appello a quattro mesi e quindici giorni e ammenda di Euro 2.500,00 e obblighi di bonifica/ ripristino) e sono poste a carico della ricorrente le spese e il versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006

    art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006

    Norma sanzionatoria sulla gestione illecita dei rifiuti: applicata per la condotta di deposito incontrollato e per lo smaltimento non autorizzato; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato alla luce delle risultanze istruttorie.

  • art. 183, lett. bb), d.lgs. 152/2006 (ora art. 185-bis)

    art. 183, lett. bb), d.lgs. 152/2006; disciplina poi ripresa da art. 185-bis

    Definisce i presupposti del deposito temporaneo lecito (limiti temporali, quantitativi, requisiti tecnici e di sicurezza). La Corte ha ricordato che chi invoca il deposito temporaneo deve provare il rispetto di tali requisiti; in mancanza, il deposito configura reato.

  • d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (modifica art. 185-bis)

    d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116

    Richiamato per spiegare l'attuale disciplina del deposito temporaneo (art. 185-bis) e i limiti quantitativi/temporali che regolano il deposito prima della raccolta.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di usare nel processo dichiarazioni acquisite in violazione delle norme sui mezzi di prova; la ricorrente aveva lamentato violazioni per la deposizione del teste che riferiva dichiarazioni di terzi, ma la Corte ha ritenuto che la prova non poggiasse esclusivamente su quella testimonianza.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Rilevato in tema di criteri di acquisizione della prova; la Corte ha ritenuto che le altre risultanze istruttorie integrassero la prova nonostante le censure sulla testimonianza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha valutato e negato l'applicazione perché l'imputata aveva già fruito del beneficio in passato, aveva un precedente specifico e la condotta era connotata da sistematicità e pericolosità sociale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e attribuibile a colpa del ricorrente, questo è condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Chi invoca la disciplina "derogatoria" del deposito temporaneo (art. 183 lett. bb) / art. 185-bis) ha l'onere di allegare e dimostrare il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi e temporali; in assenza di prova il deposito può essere qualificato come illecito stoccaggio.
  • Il giudice può ritenere provato lo smaltimento non autorizzato sulla base di un complesso di elementi indiziari (registri di attività, analisi ambientali, documentazione aziendale, rilievi di polizia giudiziaria), non dipendendo la conferma esclusivamente da una singola testimonianza.
  • Le censure processuali relative a dichiarazioni di terzi o presunte violazioni formali della raccolta della prova hanno rilievo limitato se la prova complessiva risulta solida e corroborata da riscontri oggettivi.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta della non abitualità, della ridotta offensività e dell'assenza di elementi sintomatici di pericolosità sociale; la ricorrenza del beneficio o precedenti specifici ostano al riconoscimento della tenuità.
  • In Cassazione non è consentito ridare vita a una diversa lettura dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito è coerente e non manifestamente illogica; il sindacato è limitato ai profili di diritto e alle vizi di motivazione principali.
  • Per attività d'impresa che producono rifiuti, la sistematicità e l'organizzazione aziendale (registri, modalità di gestione) pesano sulla valutazione della gravità e della tipicità della condotta illecito-ambientale.

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