Sentenza n. 136/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di DASPO n. 987/2025 emesso in data 07.03.2025 e notificato in data 13.03.2025 con il quale il Questore della Provincia di Udine ha decretato nei confronti di -OMISSIS- il divieto di accedere ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di anni cinque, nonchè di qualsiasi atto presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Udine di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della l. n. 401/1989, contestando la propria identificazione quale partecipante alla rissa avvenuta il 1° febbraio 2025 presso la stazione ferroviaria di Basiliano, dopo l'incontro Udinese-Venezia. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria, erronea identificazione e violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 6 l. n. 401/1989, sostenendo di essere stato erroneamente identificato come il soggetto ripreso mentre giaceva sulla banchina. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, commi 1 e 5, l. n. 401/1989, degli artt. 16 e 25 Cost. e dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, oltre a eccesso di potere e carenza istruttoria, negando di avere partecipato attivamente agli episodi violenti. Con il terzo motivo ha lamentato difetto di motivazione, motivazione illogica e apparente, violazione degli artt. 2 l. n. 241/1990 e 296 TFUE, del principio di proporzionalità e degli artt. 1 l. n. 241/1990 e 3 e 97 Cost., contestando soprattutto la durata quinquennale e l'estensione del divieto. Ha inoltre contestato il superamento delle garanzie partecipative procedimentali, motivato dall'amministrazione con ragioni di particolare necessità e urgenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha confermato il DASPO. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rilevando che il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale, adottabile secondo la regola del "più probabile che non" sulla base di un fumus di attribuibilità delle condotte e di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Il giudice ha ritenuto sufficiente l'identificazione del ricorrente mediante il confronto tra le immagini riprese dalle Forze dell'Ordine, la fotografia trasmessa dall'ospedale e gli accertamenti diretti svolti dagli operatori di polizia presenti sul posto. Ha considerato rilevanti anche il trauma cranico riportato dal ricorrente durante gli scontri e il suo deferimento per rissa aggravata e danneggiamento. Le dichiarazioni di un dipendente di Trenitalia non sono state ritenute idonee a dimostrare che il ricorrente fosse rimasto sul treno e fosse stato aggredito a bordo. La condotta accertata è stata ritenuta riconducibile alle fattispecie dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), l. n. 401/1989, senza illogicità o irragionevolezza nell'esercizio del potere. Anche il terzo motivo è stato respinto: la durata di cinque anni è stata adeguatamente giustificata dalla gravità dei fatti, dall'importanza e dalla rilevanza mediatica della competizione, dalle circostanze di tempo e luogo, dal rischio di emulazione e dalle possibili conseguenze per la pubblica incolumità. La censura sull'estensione del divieto è stata ritenuta generica e priva di elementi idonei a dimostrare una manifesta irrazionalità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), l. 13 dicembre 1989, n. 401
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico; c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati ivi elencati.
Il DASPO è una misura di prevenzione, autonoma rispetto alla responsabilità penale, adottabile sulla base di un fumus di attribuibilità delle condotte e della regola del più probabile che non, purché sussistano elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. L'identificazione può fondarsi sui rilievi e riscontri effettuati dall'autorità di pubblica sicurezza, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente alla luce degli elementi identificativi e fattuali esposti dal Questore.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento ha superato le garanzie partecipative per ragioni di particolare necessità e urgenza; il testo della sentenza riporta tale motivazione senza accogliere una censura specifica sul punto.
art. 588, comma 2, c.p.
Il deferimento per rissa aggravata è stato considerato uno degli elementi idonei a sostenere il DASPO, senza necessità di accertamento penale definitivo.
art. 635, comma 2, c.p.
Il deferimento per danneggiamento è stato valorizzato insieme alla partecipazione alla rissa quale elemento a sostegno della misura preventiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale; per la sua adozione non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente che la riconducibilità delle condotte al destinatario risulti più probabile che non sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti.
- L'identificazione del destinatario di un DASPO può essere fondata sui rilievi e sui riscontri effettuati dall'autorità di pubblica sicurezza, compreso il confronto tra immagini, fotografie e accertamenti diretti degli operatori, senza necessità di ulteriori accertamenti approfonditi o di una sentenza penale definitiva.
- La partecipazione a episodi di violenza o a condotte idonee a creare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica può giustificare il DASPO anche in ottica preventiva, quando sussista un fumus di attribuibilità della condotta al destinatario.
- L'esercizio del potere di DASPO è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione della misura.
- La durata del DASPO può essere giustificata mediante il riferimento alla gravità delle condotte, alla rilevanza della competizione, alle circostanze di tempo e luogo, al rischio di emulazione e alle possibili conseguenze per la pubblica incolumità; una contestazione meramente astratta della sproporzione non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità dell'estensione del divieto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →