Sentenza del 30/01/2018 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i dinieghi di rimborso ICI-IMU relativi alle annualità 2008-2011, sostenendo che le superfici acquee del bacino portuale e i posti barca non fossero beni immobili e non potessero quindi costituire oggetto di imposizione. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado e la quantificazione della base imponibile fondata sulla rendita catastale.
La decisione
L’appello è stato respinto nel merito. La Commissione ha ritenuto vincolante il giudicato formatosi sulla controversia catastale, nel quale la Cassazione aveva stabilito che gli specchi d’acqua antistanti il porto e i singoli posti barca sono censibili catastalmente e concorrono alla determinazione della rendita, in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale. Sono stati quindi confermati i dinieghi di rimborso ICI-IMU. La sentenza è stata riformata soltanto sulle spese: quelle del primo grado sono state compensate perché la controversia catastale era ancora pendente quando la CTP decise; sono state compensate anche le spese del grado di appello.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Per l’ICI la base imponibile degli immobili accatastati è determinata in relazione alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell’anno d’imposizione. I dati catastali costituiscono un dato oggettivo non contestabile incidentalmente nel giudizio sull’imposta, salvo previa impugnazione o richiesta di modifica dell’accatastamento o della rendita.
Artt. 1 e 10 del regio decreto-legge n. 652/1939, convertito dalla legge n. 1249/1939
Le componenti di un’unità immobiliare dotate di stabile autonomia funzionale e reddituale possono essere censite catastalmente e incidere sulla determinazione della rendita. Tale principio è stato applicato anche agli specchi d’acqua di un porto turistico e ai posti barca.
Art. 1, comma 244, legge n. 190/2014
La norma, qualificata come interpretativa dell’art. 10 del regio decreto-legge n. 652/1939, impone di considerare nella rendita catastale tutte le componenti che contribuiscono ordinariamente ad assicurare all’unità immobiliare autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo.
Cassazione, sentenza n. 7868/2016
In tema di determinazione della rendita catastale, nel calcolo del valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente [...] in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
Il giudicato sulla classificazione e sulla rendita catastale vincola il successivo giudizio tributario relativo all’imposta e impedisce di contestare nuovamente, in via incidentale, la natura o la rilevanza catastale dei beni.
Cassazione, sentenza n. 4334/2015
Quando una sentenza definitiva determina la rendita catastale, quella rendita è l’unico dato utilizzabile per calcolare l’imposta e produce effetti retroattivi fino al momento dell’attribuzione originaria.
Cassazione, ordinanza n. 421/2014
Se il giudizio sulla rendita catastale è pregiudiziale rispetto a quello sull’imposta, il giudizio tributario sull’imposta deve essere sospeso fino alla definizione della controversia catastale.
Massime di principio
- La base imponibile di ICI e IMU per i beni accatastati deve essere determinata sulla base della rendita catastale vigente, non potendo il contribuente o il Comune contestarla incidentalmente nel giudizio relativo all’imposta.
- Se si ritiene errato l’accatastamento o la rendita, occorre impugnare tempestivamente l’atto catastale o chiederne la modifica; non è sufficiente chiedere il rimborso dell’imposta sostenendo che il bene non avrebbe dovuto essere accatastato.
- Le superfici acquee e le altre componenti funzionalmente integrate in un porto turistico possono concorrere alla rendita catastale quando presentano autonomia funzionale e capacità reddituale stabile.
- Il giudicato formatosi sulla rendita catastale vincola i successivi giudizi riguardanti ICI o IMU e può determinare il rigetto delle domande di rimborso.
- Quando la controversia catastale è ancora pendente ed è decisiva per il calcolo dell’imposta, il giudizio tributario sull’imposta dovrebbe essere sospeso; in caso contrario, le spese possono essere compensate per l’incertezza esistente al momento della decisione.
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