Sentenza n. 10018/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc. II -III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 166 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc. V - VI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 166 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonchè - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 165 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all’esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 9 novembre 2023 (doc. 31); - del verbale n. 31 del 23 maggio 2016 e allegata scheda punteggi (doc. 24), richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la IV Sottocommissione non ha valutato i titoli presentati dalla Ricorrente, ritenendoli non corredati di specifica documentazione; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 27), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia della dott.ssa Rita Iorlano” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di approvazione e successiva rettifica della graduatoria e di nomina dei vincitori di una procedura selettiva per 175 dirigenti, nella parte relativa al punteggio per titoli e al collocamento della ricorrente fuori dall'elenco dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'originaria graduatoria finale, le successive rettifiche, gli atti della commissione relativi alla definizione dei criteri e alla valutazione dei titoli, nonché gli atti connessi alla cessazione del precedente rapporto dirigenziale e alla ricostituzione del rapporto di lavoro. Ha contestato, in particolare, la mancata valutazione dei titoli presentati, ritenuti non corredati da documentazione specifica, e il conseguente collocamento alle posizioni n. 165 e n. 166, anziché nell'elenco dei vincitori o comunque in una posizione migliore. Dal testo della sentenza non emergono ulteriori motivi di censura specificamente esaminati dal giudice.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato di avere riconosciuto alla ricorrente il punteggio per titoli spettante, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 20475 del 2024, collocandola tra i vincitori della procedura selettiva alla posizione n. 84. La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e di aderire alla richiesta di definizione del giudizio per cessata materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti concorsuali, e ha compensato integralmente le spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con sentenza in forma semplificata o comunque con la modalità processuale applicata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione riconosce integralmente la posizione sostanziale fatta valere dal ricorrente e quest'ultimo dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non comporta necessariamente una pronuncia di merito sulla legittimità degli atti impugnati; il giudice può definire il giudizio per improcedibilità senza esaminare le censure dedotte.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio dipende dalla peculiarità della vicenda e dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa, anche in assenza di una pronuncia favorevole o sfavorevole sul merito.
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