Sentenza n. 6607/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. II, n. 4278 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 278 del 2024, recante parametri e valori massimi degli oneri di insediamento negli agglomerati industriali regionali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ASI-Caserta ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione regionale n. 278 del 2024. La delibera, adottata per uniformare e calmierare gli oneri consortili precedentemente differenti tra i vari Consorzi ASI, fissava valori massimi per i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate negli agglomerati industriali. L’appellante ha dedotto: violazione dell’art. 11 del d.l. n. 244 del 1995 e incompetenza regionale, sostenendo che la determinazione e riscossione dei corrispettivi spettassero esclusivamente ai Consorzi; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, arbitrarietà e violazione del legittimo affidamento, poiché la delibera avrebbe formalmente salvaguardato l’autonomia consortile ma, mediante il prospetto dei valori massimi, l’avrebbe sostanzialmente compressa; consumazione del potere regionale previsto dall’art. 6, comma 2-ter, della l.r. Campania n. 19 del 2013, in quanto il regolamento regionale sarebbe già stato adottato nel 2020 entro il termine di novanta giorni; violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241 del 1990 per mancata considerazione del contributo partecipativo del Consorzio. Sono stati inoltre riproposti i motivi relativi a difetto di istruttoria, contrasto con il pubblico interesse, manifesta ingiustizia, violazione della proporzionalità e irragionevolezza, assumendo che il nuovo tariffario avrebbe comportato una riduzione del gettito superiore al 50 per cento e non avrebbe tenuto conto delle differenze finanziarie, geografiche e infrastrutturali tra i Consorzi. È stata anche prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-ter, della l.r. Campania n. 19 del 2013 in relazione agli artt. 3, 41 e 117 Cost.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 6 della l.r. Campania n. 19 del 2013 attribuisca alla Regione un potere di indirizzo, controllo e vigilanza finalizzato ad assicurare l’omogeneità della gestione dei Consorzi ASI, anche mediante l’adozione di norme regolamentari e parametri comuni. Tale potere non contrasta con l’art. 11 del d.l. n. 244 del 1995: i singoli Consorzi conservano la competenza a determinare e riscuotere i corrispettivi, ma devono esercitarla nel rispetto dei valori massimi fissati dalla Regione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il limite regionale non elimina l’autonomia imprenditoriale e finanziaria dei Consorzi, i quali possono ancora determinare concretamente gli oneri e perseguire il pareggio di bilancio, anche mediante la revisione della spesa. È stata esclusa anche la consumazione del potere: il termine di novanta giorni previsto dall’art. 6, comma 2-ter, della l.r. n. 19 del 2013 non è qualificato come decadenziale e non impedisce successivi interventi di integrazione e aggiornamento del regolamento, necessari per fronteggiare criticità sopravvenute e la persistente disomogeneità tra i Consorzi. La delibera è stata qualificata come atto a contenuto generale, diretto a una pluralità indifferenziata di destinatari; pertanto non è soggetta a uno stringente obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, né all’obbligo di valutazione puntuale delle memorie partecipative previsto dall’art. 10, lett. b), della medesima legge. In ogni caso, le ragioni dell’intervento risultavano dal verbale della seduta di Giunta, che richiamava la forte disomogeneità degli oneri consortili. Le censure di difetto di istruttoria, sproporzione e irragionevolezza sono state respinte perché non era stata dimostrata una discriminazione specifica a danno del Consorzio Caserta; la fissazione di un unico massimale non è stata ritenuta manifestamente irragionevole e non comporta ingerenza nella gestione contabile dei singoli Consorzi. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 d.l. 23 giugno 1995, n. 244
i corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale [...] per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale stessi
La competenza dei Consorzi a determinare e riscuotere i corrispettivi non esclude il potere regionale di fissare, nell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, valori massimi vincolanti.
art. 6, comma 2, l.r. Campania 6 dicembre 2013, n. 19
la Giunta regionale controlla e vigila sulle attività dei consorzi Asi [...] [e] adotta le linee di indirizzo dell’attività gestionale che recano modelli e schemi di riferimento volti a rendere omogenee le attività consortili di gestione
La disposizione fonda il potere regionale di indirizzo e coordinamento volto a rendere omogenea la gestione dei Consorzi ASI.
art. 6, comma 2-ter, l.r. Campania 6 dicembre 2013, n. 19
il Comitato di coordinamento [...] assicura [...] l’omogenea azione gestionale dei Consorzi e a tal fine adotta [...] uno schema di regolamento che impegna i singoli Consorzi a rendere omogenee le azioni e ad armonizzare le singole gestioni
La disposizione consente l’adozione di uno schema regolamentare e di successivi interventi di integrazione e aggiornamento; il termine di novanta giorni non è decadenziale e non consuma il potere regionale.
art. 5, comma 5, l.r. Campania 6 dicembre 2013, n. 19
obbligo di pareggio di bilancio tra previsione delle spese e delle entrate
L’obbligo di pareggio presuppone che i Consorzi conservino autonomia nella concreta determinazione dei corrispettivi e nella gestione delle proprie entrate e spese, pur nel rispetto dei limiti regionali.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Gli atti a contenuto generale, rivolti a una pluralità indistinta di destinatari, non sono soggetti a uno stringente obbligo di motivazione.
art. 10, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241
La valutazione delle memorie partecipative confluisce nella disciplina dell’atto generale e non impone, per tali atti, una specifica motivazione individualizzata.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente in appello la riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado.
artt. 3, 41 e 117 Cost.
Il limite massimo regionale agli oneri consortili non è stato ritenuto lesivo dell’eguaglianza, dell’autonomia imprenditoriale e finanziaria dei Consorzi o delle competenze legislative statali.
art. 36, comma 4, l. 5 ottobre 1991, n. 317
Rileva nella qualificazione dei Consorzi ASI come enti pubblici economici dotati di autonomia imprenditoriale.
Massime di principio
- Il potere attribuito a un ente pubblico economico di determinare e riscuotere i corrispettivi per i servizi gestiti non esclude, quando previsto dalla legge regionale, il potere dell’amministrazione sovraordinata di fissare parametri e valori massimi vincolanti diretti ad assicurare l’omogeneità della gestione sul territorio.
- La fissazione regionale di un tetto massimo agli oneri consortili non annulla l’autonomia del singolo Consorzio quando quest’ultimo conserva la facoltà di determinare in concreto gli importi applicabili e di gestire autonomamente le proprie entrate e spese entro quel limite.
- Il termine previsto dalla legge per l’adozione di un regolamento volto a uniformare l’azione di enti strumentali non determina la consumazione del potere né impedisce successivi interventi di integrazione e aggiornamento, salvo che la legge attribuisca espressamente al termine natura decadenziale.
- Gli atti amministrativi a contenuto generale, rivolti a una pluralità indifferenziata di destinatari, non sono soggetti allo stesso obbligo di motivazione analitica imposto ai provvedimenti puntuali; è sufficiente che le ragioni dell’intervento risultino dal complesso degli atti del procedimento.
- La scelta di applicare un parametro uniforme a soggetti amministrativamente o economicamente differenti non è manifestamente irragionevole in assenza della prova di una concreta discriminazione o di elementi istruttori che impongano necessariamente una differenziazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte tariffarie o regolatorie dell’amministrazione verifica la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa in assenza di manifesta illogicità o discriminazione.
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