Cassazione Civile, Ordinanza n. 33911/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il provvedimento fosse comunque entrato nella sfera di conoscibilità dell’ufficio ricorrente mediante annotazione di cancelleria "al visto PM". In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, che il decreto non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo all’ufficio affari civili; ha inoltre valorizzato un’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento. La censura mirava quindi a contestare la declaratoria di tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, ragione sufficiente per l’inammissibilità. Ha comunque aggiunto che, anche nel merito, le doglianze erano inammissibili perché la comunicazione del provvedimento poteva avvenire anche in forma equipollente e, nel caso concreto, l’annotazione "al visto PM" era stata considerata idonea a rendere il provvedimento conosciuto o conoscibile dal destinatario. Ha poi osservato che l’opposizione era stata proposta quasi due anni dopo, dunque oltre il termine di 30 giorni indicato dalla legge e, in ogni caso, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla sulle spese, richiamando la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale della Procura e il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato. Ha inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione camerale del ricorso.
art. 136 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 702-bis c.p.c. come parametro della comunicazione del provvedimento, suscettibile però di equipollenti idonei a garantire la conoscenza effettiva.
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale disciplina del procedimento sommario, in combinazione con l’art. 136 c.p.c., ai fini della comunicazione del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; l’impugnazione era comunque tardiva rispetto al termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il presupposto per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., a prescindere dall’esame del merito delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente eseguita anche mediante modalità equipollenti, purché sia comunque assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Quando il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine breve per l’impugnazione decorre da quel momento; se l’impugnazione è proposta oltre tale termine, è tardiva.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio in assenza di notificazione o comunicazione idonea a far decorrere il termine breve.
- Le difficoltà organizzative interne di un ufficio pubblico non sono, di per sé, idonee a escludere la conoscibilità di un provvedimento già entrato nella sfera di disponibilità dell’ufficio destinatario.
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