Cassazione Penale, Ordinanza n. 20074/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per più reati, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, contestando la rilevanza penale della condotta di fuga alla guida di un veicolo; 3) vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non erano correlati alle ragioni della sentenza impugnata e, comunque, si limitavano a riproporre censure già dedotte in appello e disattese, senza una critica argomentata specifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi per difetto di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza di merito, richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre qualificato i motivi come manifestamente infondati perché meramente reiterativi delle deduzioni di appello già respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011
È indicato come uno dei reati oggetto di condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 73, d.lgs. 159/2011
È indicato come uno dei reati oggetto di condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 337 c.p.
La Corte conferma la lettura della Corte territoriale secondo cui la fuga alla guida di un veicolo può integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 495 c.p.
La Corte reputa corretta la riconducibilità delle condotte alla falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e ritiene infondate le censure sull'elemento soggettivo.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, difettando di necessaria correlazione con la motivazione della sentenza di merito.
- Non è specifico, e quindi è inammissibile, il motivo che si limiti a riprodurre in sede di legittimità le stesse deduzioni già formulate in appello senza una critica argomentata della risposta del বিচারice di merito.
- La mera reiterazione di censure già disattese in appello non vale a integrare un valido motivo di ricorso per cassazione, perché non assolve la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la fuga alla guida di un veicolo può integrare la condotta tipica quando, secondo la valutazione di merito, concorra a ostacolare l'azione del pubblico ufficiale.
- Ai fini della recidiva e del trattamento sanzionatorio, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito indichi in modo coerente le ragioni del riconoscimento della recidiva e della quantificazione della pena, specie se prossima al minimo edittale e in presenza di attenuanti generiche.
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