Cassazione Penale, Sentenza n. 8569/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Grosseto; il ricorrente deduceva violazione di legge nella valutazione della recidiva e vizio di motivazione nella mancata revoca o sostituzione delle misure cautelari non custodiali (obbligo di dimora con permanenza notturna e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), sostenendo che tali misure non erano più giustificate
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha confermato che il ricorrente era sottoposto a misure cautelari per plurime violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, commesse tra il 2018 e il 22 maggio 2019. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che la disponibilità di consistenti quantitativi di cocaina ed eroina indicava un insertione stabile nell'ambiente criminoso e che l'assenza di una lecita occupazione faceva presumere che il sostentamento derivasse dallo spaccio. Perciò il decorso del tempo è stato ritenuto neutro e non sufficiente a giustificare la revoca o la sostituzione delle misure, che risultavano adeguate per il controllo della condotta del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Le violazioni di questa norma concernono traffico e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha richiamato le plurime violazioni commesse dal ricorrente per giustificare la permanenza delle misure non custodiali
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare l'imposizione, anche in via equitativa e pur senza ravvisare dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso, del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Cassazione, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020 (Casalini, Rv. 278866-01)
Giurisprudenza citata per affermare che il decorso del tempo, di per sé, è neutro ai fini della revoca o sostituzione delle misure cautelari; occorrono elementi concreti che inducano a ritenere cessati i presupposti delle misure
Massime di principio
- In materia di misure cautelari non custodiali, la mera decorrenza del tempo non è sufficiente a giustificare la revoca o la sostituzione: il ricorrente deve fornire elementi concreti che dimostrino la cessazione dei presupposti per la misura
- La disponibilità di consistenti quantitativi di droga e la mancanza di una lecita occupazione possono essere considerati indici di stabile inserimento in attività di spaccio e giustificare il mantenimento di misure cautelari non custodiali
- Il giudice valuta la pertinenza e la coerenza della motivazione precedente: se la motivazione del tribunale è logica e non contraddittoria il riesame la riterrà valida e rigetterà la richiesta di revoca
- Chi propone ricorso contro misure cautelari ha l'onere di fornire elementi nuovi e specifici a favore della revoca; argomentazioni generiche o basate solo sul tempo trascorso difficilmente prevalgono
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, in via equitativa, a una somma alla Cassa delle Ammende se ricorrono le condizioni valutate dal giudice
- La giurisprudenza recente può essere utilizzata dal giudice per sostenere il principio che il decorso del tempo è neutro e che occorrono fatti nuovi e concreti per modificare le misure cautelari
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