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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8569/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Grosseto; il ricorrente deduceva violazione di legge nella valutazione della recidiva e vizio di motivazione nella mancata revoca o sostituzione delle misure cautelari non custodiali (obbligo di dimora con permanenza notturna e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), sostenendo che tali misure non erano più giustificate

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha confermato che il ricorrente era sottoposto a misure cautelari per plurime violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, commesse tra il 2018 e il 22 maggio 2019. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che la disponibilità di consistenti quantitativi di cocaina ed eroina indicava un insertione stabile nell'ambiente criminoso e che l'assenza di una lecita occupazione faceva presumere che il sostentamento derivasse dallo spaccio. Perciò il decorso del tempo è stato ritenuto neutro e non sufficiente a giustificare la revoca o la sostituzione delle misure, che risultavano adeguate per il controllo della condotta del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Le violazioni di questa norma concernono traffico e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha richiamato le plurime violazioni commesse dal ricorrente per giustificare la permanenza delle misure non custodiali

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina l'onere delle spese a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare l'imposizione, anche in via equitativa e pur senza ravvisare dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso, del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende

  • Cassazione, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020 (Casalini, Rv. 278866-01)

    Giurisprudenza citata per affermare che il decorso del tempo, di per sé, è neutro ai fini della revoca o sostituzione delle misure cautelari; occorrono elementi concreti che inducano a ritenere cessati i presupposti delle misure

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari non custodiali, la mera decorrenza del tempo non è sufficiente a giustificare la revoca o la sostituzione: il ricorrente deve fornire elementi concreti che dimostrino la cessazione dei presupposti per la misura
  • La disponibilità di consistenti quantitativi di droga e la mancanza di una lecita occupazione possono essere considerati indici di stabile inserimento in attività di spaccio e giustificare il mantenimento di misure cautelari non custodiali
  • Il giudice valuta la pertinenza e la coerenza della motivazione precedente: se la motivazione del tribunale è logica e non contraddittoria il riesame la riterrà valida e rigetterà la richiesta di revoca
  • Chi propone ricorso contro misure cautelari ha l'onere di fornire elementi nuovi e specifici a favore della revoca; argomentazioni generiche o basate solo sul tempo trascorso difficilmente prevalgono
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, in via equitativa, a una somma alla Cassa delle Ammende se ricorrono le condizioni valutate dal giudice
  • La giurisprudenza recente può essere utilizzata dal giudice per sostenere il principio che il decorso del tempo è neutro e che occorrono fatti nuovi e concreti per modificare le misure cautelari

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