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Sentenza

Sentenza n. 17/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento emesso da Anas s.p.a. registro U.0631844 del 18.07.2024, e U.0438981 del 23.05.2024.

Giustizia amministrativa202402592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione e autorizzazione ex novo di un accesso ad uso commerciale sulla S.S. 494 “Vigevanese”

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario della strada)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato i provvedimenti Anas con cui è stata respinta l’istanza di regolarizzazione di un accesso commerciale posto lungo una strada extraurbana secondaria, deducendo cinque motivi. Con il primo ha sostenuto che l’art. 45, commi 3 e 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada riguardasse soltanto i nuovi accessi o la trasformazione di quelli esistenti, mentre l’accesso in questione sarebbe stato già esistente e in precedenza autorizzato. Con il secondo ha denunciato la contraddittorietà tra il diniego finale e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Con il terzo ha lamentato difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla ritenuta pericolosità dell’accesso per la circolazione, sostenendo che le distanze dagli altri accessi fossero diverse da quelle indicate da Anas. Con il quarto ha invocato il legittimo affidamento derivante dall’autorizzazione rilasciata al precedente proprietario e dall’utilizzo dell’accesso per circa ventuno anni, lamentando l’insufficienza della motivazione del successivo diniego. Con il quinto ha richiamato una perizia privata per dimostrare l’assenza di pericolosità dell’accesso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria depositata dalla ricorrente il giorno precedente l’udienza, perché tardiva rispetto ai termini dell’art. 73 c.p.a. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Il primo è stato ritenuto infondato perché il precedente nulla osta era scaduto il 18 novembre 2022; l’istanza presentata nel 2023 costituiva quindi una richiesta di nuova autorizzazione, da esaminare secondo la normativa vigente al momento della decisione, compreso l’art. 45 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Il precedente rilascio dell’autorizzazione al proprietario dell’epoca non impediva ad Anas di valutare nuovamente la domanda. Il secondo motivo è stato respinto poiché sia il preavviso sia il provvedimento finale erano fondati sulla medesima violazione delle distanze minime previste dall’art. 45. Il terzo è stato respinto sulla base della verificazione disposta dal TAR, che ha confermato la correttezza della distanza di 36 metri tra l’accesso e l’intersezione stradale; le contestazioni formulate soltanto in udienza sono state ritenute generiche. Il quarto è stato respinto perché non si trattava del diniego di una proroga, ma del rigetto di una nuova istanza dopo la scadenza del precedente titolo. Inoltre, il decorso del tempo e la trasformazione dei luoghi possono incidere sulla valutazione della pericolosità, che Anas aveva motivato anche mediante riferimenti ai possibili pregiudizi per la sicurezza della circolazione e materiale fotografico sull’utilizzo dell’accesso da parte di mezzi di grandi dimensioni. Il quinto motivo è stato respinto perché la perizia privata consisteva essenzialmente in una raccolta documentale e non conteneva valutazioni tecniche specifiche idonee a contrastare né le risultanze dell’istruttoria né l’applicazione dell’art. 45. Il ricorso è stato quindi respinto. La ricorrente è stata condannata a rimborsare Euro 1.500 per le spese della verificazione e Euro 1.500 per le spese di giudizio in favore di Anas, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 45, commi 3 e 6, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada

    Nelle strade extraurbane secondarie, sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele.

    La disposizione è stata applicata anche alla nuova domanda relativa a un accesso già materialmente esistente, quando il precedente nulla osta sia scaduto. La nuova istanza deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della decisione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è risultato contraddittorio rispetto al provvedimento finale, poiché entrambi erano fondati sulla violazione delle distanze minime previste dall’art. 45 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata il giorno precedente l’udienza è stata dichiarata inammissibile per violazione dei termini processuali e non è stata acquisita agli atti.

Massime di principio

  • Quando un precedente titolo autorizzatorio relativo a un accesso stradale è scaduto, la successiva istanza non costituisce richiesta di proroga, ma domanda di nuova autorizzazione, da valutare sulla base della disciplina vigente al momento della decisione.
  • Il precedente rilascio di un’autorizzazione per il medesimo accesso a favore del precedente proprietario non vincola l’ente proprietario della strada nell’esame di una nuova domanda presentata dopo la scadenza del titolo, né impedisce l’applicazione delle sopravvenute o comunque vigenti regole sulle distanze e sulla sicurezza della circolazione.
  • La valutazione della sicurezza di un accesso stradale può tenere conto del decorso del tempo, della trasformazione dei luoghi e delle concrete modalità di utilizzo dell’accesso, anche mediante mezzi di grandi dimensioni.
  • In presenza di una verificazione che confermi i dati tecnici posti a fondamento del provvedimento amministrativo, contestazioni formulate soltanto in udienza e prive di specifica dimostrazione non sono idonee a superarne le risultanze.
  • Una perizia di parte meramente documentale, priva di specifiche valutazioni tecniche, non è sufficiente a contrastare l’istruttoria dell’amministrazione e l’applicazione della disciplina sulle distanze degli accessi stradali.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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