L.R. Puglia 41/2012
Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 41/2012 consente ai punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici e agli esercizi commerciali non alimentari di vendere, entro il limite del 30% della superficie di vendita, alcuni prodotti non editoriali (monopoli, lotterie, pastigliaggi, bevande confezionate, biglietti di trasporto ed eventi). La vendita è ammessa senza requisito professionale, previa comunicazione al Comune e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita di stampa e negli esercizi commerciali
Ampliamento dell’offerta nei punti vendita di stampa e negli esercizi commerciali
La legge regionale della Puglia disciplina l’ampliamento dell’offerta merceologica nei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici e, più in generale, negli esercizi commerciali del settore non alimentare. L’intervento consente la commercializzazione di una limitata tipologia di prodotti non editoriali, con vincoli dimensionali e obblighi amministrativi e igienico-sanitari.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda:
- gli esercizi commerciali del settore non alimentare;
- i punti vendita di quotidiani e periodici, purché rientrino in tale ambito.
La vendita dei prodotti ammessi è subordinata alla condizione che la superficie destinata a tali attività non superi il 30% della superficie complessiva di vendita.
Prodotti consentiti
Nei limiti indicati, è consentita la vendita di:
- generi di monopolio;
- lotterie e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle relative autorizzazioni;
- pastigliaggi;
- bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
- biglietti per l’accesso al trasporto pubblico;
- biglietti per eventi sportivi e culturali.
Requisiti e condizioni per l’esercizio dell’attività
Per la vendita dei prodotti indicati non è richiesto il requisito professionale previsto dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Rimane però necessario:
- effettuare una preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente;
- rispettare i requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non contiene un termine finale di applicazione né una disciplina transitoria specifica.
Osservazioni sull’attualità della norma
La disposizione ha carattere sostanziale e non risulta espressamente abrogata nel testo fornito; tuttavia disciplina un settore molto specifico e opera stabilmente nell’ordinamento regionale pugliese, senza riferimenti a un esercizio o a una misura temporalmente limitata.
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