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Legge

L.R. Puglia 42/2012

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)

Normativa regionaleL.R. Puglia 42/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 42/2012 modifica la l.r. n. 24/2012 sul governo dei servizi pubblici locali, ridefinendo analisi di mercato, modalità di affidamento, funzionamento degli organi di governo e regole per i servizi di igiene urbana e impianti rifiuti. Prevede termini di 30, 60 e 90 giorni per atti attuativi e approvazioni regionali.

Modifiche ai servizi pubblici locali e alla governance degli ATO/ARO

Modifiche alla disciplina regionale dei servizi pubblici locali

La legge regionale Puglia 13 dicembre 2012, n. 42 interviene sulla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, rafforzando il ruolo dell’Autorità e dell’Organo di governo nella definizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali e nella gestione del ciclo dei rifiuti. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale pugliese.

Verifica di mercato e scelta della forma di affidamento

La disciplina sostituisce la regolazione sulla verifica delle condizioni di concorrenza. L’Autorità deve svolgere, settore per settore e in ciascun ATO, un’analisi di mercato finalizzata a individuare la dimensione ottimale di gestione unitaria del servizio, il miglior livello omogeneo di qualità, l’accesso universale e i vantaggi di economie di scala e di scopo. L’analisi deve anche valutare l’eventuale convenienza dell’affidamento congiunto di più servizi e verificare la presenza di società in house in ciascun ATO, valutandone l’idoneità a garantire accesso universale, diritto del cittadino, contenimento dei costi e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Ricevuta l’analisi, l’Organo di governo deve definire entro 30 giorni le modalità di affidamento di ciascun servizio pubblico in ciascun ATO, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Approvazione regionale del piano o documento di settore

Viene modificata la disciplina dell’articolo 8 della l.r. 24/2012, precisando che il relativo atto è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale entro i successivi 90 giorni.

Convocazione e composizione dell’Organo di governo

La prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione. Se la convocazione non avviene tempestivamente, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato. Inoltre, viene soppressa la previsione relativa ai “delegati” dei componenti dell’Organo di governo.

Regolamento di funzionamento degli Organi di governo e servizi di spazzamento, raccolta e trasporto

La Giunta regionale deve adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un regolamento per definire le regole di funzionamento degli Organi di governo. Per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, le funzioni sono svolte dagli enti locali compresi negli ARO, purché siano costituiti in Unione di comuni oppure abbiano disciplinato specificamente l’attività mediante convenzione ex articolo 30 del TUEL; il modello di funzionamento è demandato a deliberazione della Giunta regionale. Le attività non devono comportare aggravi, diretti o indiretti, della tariffa.

Impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti

Per la gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, l’Autorità svolge le analisi di mercato prioritariamente all’interno degli ATO, al fine di favorire il recupero e applicare il principio di prossimità, nel rispetto però delle economie di scala e della differenziazione per frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata.

Ricevuta l’analisi, l’Organo di governo deve adottare entro 30 giorni i provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei servizi in ciascun ATO e ARO, secondo i principi del TFUE.

Regime temporale e applicabilità

La legge contiene vari termini procedurali: 30 giorni per le decisioni dell’Organo di governo dopo l’analisi di mercato, 60 giorni per la convocazione della prima seduta e per l’adozione del regolamento regionale, 90 giorni per l’approvazione consiliare dell’atto regionale previsto dall’articolo 8. Non emergono disposizioni transitorie ulteriori nel testo fornito.

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