L.R. Puglia 36/2012
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36 (1) (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n.5(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina pugliese sul conferimento di funzioni agli enti locali, sopprime le comunità montane della Regione Puglia e ne trasferisce funzioni, rapporti, beni e personale alla Regione, ai Comuni o all’ARIF, con precise modalità e scadenze per la liquidazione. Prevede inoltre l’abrogazione di norme incompatibili e coperture finanziarie per gli oneri conseguenti. È entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel 2012.
Riordino delle funzioni delle comunità montane pugliesi e procedure di liquidazione
Riordino delle funzioni delle comunità montane pugliesi
La legge regionale interviene sulla disciplina del conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali in Puglia, ridefinendo il destino delle comunità montane soppresse, il passaggio delle relative funzioni e la liquidazione dei rapporti pendenti. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Puglia.
Soppressione delle comunità montane e riallocazione delle funzioni
Le comunità montane previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 sono soppresse. In conseguenza della soppressione:
- le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione Puglia, nonché quelli propri delle comunità montane, sono esercitati dalla Regione, salvo le eccezioni previste;
- le funzioni e i compiti già delegati da soggetti diversi dalla Regione tornano ai soggetti deleganti;
- le attività in materia di lotta agli incendi boschivi e di impianti irrigui già svolte dalle comunità montane sono attribuite all’ARIF;
- le funzioni connesse alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano spettano ai Comuni già appartenenti alle comunità montane.
Successione nei rapporti giuridici, nei giudizi e nei beni
La Regione Puglia subentra nei rapporti attivi e passivi non esauriti delle comunità montane soppresse, salvo quelli collegati alle funzioni trasferite ad altri soggetti. La Regione succede anche nei giudizi attivi e passivi ai sensi dell’art. 110 c.p.c., con la medesima eccezione. I beni mobili e immobili delle comunità montane confluiscono nel patrimonio regionale secondo le modalità fissate nella procedura di liquidazione.
Risorse destinate alle attività successive alla soppressione
Le risorse del Fondo nazionale per la montagna, insieme alle assegnazioni statali vincolate e alle risorse UE, statali e regionali collegate a programmi dell’Unione europea, sono destinate alle attività necessarie per attuare la legge. I Comuni interessati utilizzano, per le funzioni di sviluppo e valorizzazione del territorio montano, le risorse dell’art. 34 del d.lgs. 504/1992 come rideterminate dalla normativa statale richiamata.
Procedura di liquidazione delle comunità montane
I Commissari liquidatori nominati con decreti del Presidente della Giunta regionale dell’8 marzo 2010 devono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 5-bis:
- consegnare alla Regione elenchi dettagliati di attività, procedimenti in corso, dipendenti a tempo indeterminato, giudizi pendenti, libri contabili, documenti e conto della gestione;
- redigere l’inventario dettagliato dei beni mobili e immobili, indicando eventuali vincoli di destinazione o altri vincoli derivanti da leggi, atti amministrativi o contributi pubblici, con relativa durata.
Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine, la Giunta regionale:
- adotta le disposizioni per il passaggio di funzioni, compiti e attività;
- prevede il trasferimento del personale a tempo indeterminato all’ARIF;
- approva gli elenchi dei beni patrimoniali, che valgono come titolo per trascrizioni, volture catastali e ulteriori adempimenti.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine successivo, il Direttore dell’ARIF acquisisce il personale trasferito conservandone posizione giuridica, economica e anzianità. Entro 15 giorni dalla conclusione di queste attività, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di estinzione di ciascuna comunità montana.
Abrogazioni
Sono abrogati:
- l’art. 7 della l.r. 16/2000;
- l’art. 15 della l.r. 36/2008;
- l’art. 8 della l.r. 5/2010;
- il regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16;
- ogni disposizione incompatibile con la nuova disciplina. Inoltre, dalla data di emanazione dell’ultimo decreto di estinzione, sono abrogati gli artt. 17 e 18 della l.r. 20/2004.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dal trasferimento delle funzioni all’ARIF sono coperti mediante rimodulazione di stanziamenti di bilancio:
- per il 2012, con incremento di 150 mila euro del capitolo 1730 e corrispondente riduzione del capitolo 3020;
- per il 2013 e gli esercizi successivi, con incremento di 2,5 milioni di euro del capitolo 1730 e riduzione corrispondente delle risorse della u.p.b. 8.1.1. La causale del capitolo 1730 è modificata in “Contributo all’ARIF per il subentro nelle funzioni già svolte dalle soppresse Comunità Montane”.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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