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Legge

L.R. Puglia 44/2012

Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 44/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento pugliese alla disciplina statale ed europea sulla VAS, definendo competenze, soggetti, ambito di applicazione, esclusioni e regole procedurali per piani e programmi con effetti ambientali significativi. È vigente ma, per la parte di delega ai comuni, si considerano le successive modifiche del 2014. Non contiene una scadenza generale di applicabilità.

Disciplina regionale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Puglia

Disciplina regionale della Valutazione Ambientale Strategica in Puglia

La legge regionale n. 44/2012 disciplina, nel territorio della Puglia, l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della direttiva 2001/42/CE. La disciplina individua competenze, soggetti, ambito di applicazione ed esclusioni, con l’obiettivo di integrare le considerazioni ambientali nei piani e programmi e prevenire effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Finalità e principi generali

La VAS è configurata come strumento per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, favorire lo sviluppo sostenibile e assicurare che le scelte pianificatorie non compromettano la qualità della vita delle generazioni future. La legge ribadisce che la VAS fa parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi assoggettati e che l’eventuale approvazione senza previa VAS, quando dovuta, espone l’atto ad annullabilità per violazione di legge.

Definizioni rilevanti

La legge definisce, tra gli altri, i concetti di impatto ambientale, piani e programmi, modifica, autorità competente, autorità procedente, proponente, soggetti competenti in materia ambientale, verifica di assoggettabilità, provvedimento di verifica, rapporto ambientale, consultazione, pubblico, pubblico interessato e parere motivato. Le definizioni servono a delimitare il perimetro applicativo della disciplina regionale e a coordinare la procedura con la normativa statale ed europea.

Ambito di applicazione della VAS

Sono sottoposti a VAS i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente o sul patrimonio culturale e la cui approvazione compete a pubbliche amministrazioni del territorio regionale. La valutazione è prevista in particolare per i piani e programmi:

  • relativi a qualità dell’aria, ambiente, agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o uso del suolo, quando definiscono il quadro di riferimento per interventi soggetti a VIA;
  • per i quali sia necessaria una valutazione d’incidenza per possibili effetti su ZPS e SIC.

Per i piani e programmi che riguardano piccole aree a livello locale o per modifiche minori, la VAS è necessaria solo se l’autorità competente ritiene che possano produrre effetti significativi sull’ambiente. La stessa logica di valutazione vale per i piani diversi da quelli tipizzati che definiscono il quadro di riferimento per progetti non soggetti a VIA.

Casi particolari e rapporti con altri procedimenti

Per i progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito di un piano regolatore portuale già sottoposto a VAS, gli elementi già valutati in sede di VAS sono considerati dati acquisiti per le successive valutazioni VIA. Se il piano regolatore portuale o le sue varianti hanno contenuti tali da richiedere VIA sull’interezza dello strumento, la valutazione è svolta secondo la normativa VIA ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione, con conclusione in un unico provvedimento.

Per le modifiche dei piani territoriali o urbanistici conseguenti ad autorizzazioni di singole opere che producono effetto di variante, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere, restando ferma la disciplina VIA. Inoltre, gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS non sono sottoposti né a VAS né a verifica di assoggettabilità se non comportano variante e se lo strumento sovraordinato ha già definito localizzazione, dotazioni territoriali, indici, usi e caratteristiche planovolumetriche e costruttive, fissando limiti e condizioni di sostenibilità ambientale.

I piani di qualità dell’aria ambiente sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS.

Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi dalla disciplina regionale:

  • i piani e programmi destinati esclusivamente a fini di difesa nazionale, in somma urgenza o coperti da segreto di Stato;
  • i piani e programmi finanziari o di bilancio;
  • i piani di protezione civile per pericolo per l’incolumità pubblica;
  • i piani di gestione forestale o equivalenti di ambito locale, approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile;
  • il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le relative varianti;
  • le varianti urbanistiche determinate dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quando riguardino piccole aree o comportino modifiche minori.

La Giunta regionale può inoltre disciplinare modalità ulteriori per individuare piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità, compresa la verifica semplificata e la registrazione dei casi di esclusione, nel rispetto della normativa UE e statale.

Competenze e autorità competente

L’autorità competente deve essere separata dall’autorità procedente, avere adeguata autonomia e competenza tecnica e amministrativa in materia ambientale. In ambito regionale, tale funzione è attribuita alla struttura competente in materia di valutazioni ambientali.

Ai comuni è delegato l’esercizio delle competenze per i procedimenti di verifica di assoggettabilità e per i procedimenti di VAS conseguenti, relativi ai piani e programmi approvati definitivamente dai comuni. La Regione conserva funzioni legislative, regolamentari, di indirizzo, coordinamento e alta sorveglianza, potendo esercitare poteri sostitutivi nei casi previsti.

Procedimenti comunali e poteri sostitutivi

Nei procedimenti di competenza comunale la Regione può intervenire in via sostitutiva se il comune è inadempiente o se il proponente comunica l’inutile decorso dei termini senza adozione dei provvedimenti finali. In tal caso la Giunta regionale invita e diffida il comune a provvedere entro un termine massimo di 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, provvede in via sostitutiva entro 60 giorni.

La disciplina prevede anche che i procedimenti avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore della modifica del 2014 siano conclusi dai comuni, salvo quelli derivanti da provvedimenti di assoggettamento definiti in sede regionale.

Enti territoriali interessati e partecipazione

Gli enti locali partecipano alle procedure di VAS come soggetti competenti in materia ambientale quando i piani o programmi interessano anche solo in parte il loro territorio, l’intero territorio di enti contermini, oppure incidono su territori contermini e definiscono il quadro di riferimento per progetti di interesse sovralocale, inclusi quelli soggetti a VIA. L’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, può individuare motivatamente ulteriori enti territoriali interessati.

Regole attuative e partecipazione del pubblico

La Giunta regionale deve disciplinare ulteriori modalità operative per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e sentito il pubblico interessato. Nell’individuare piani o programmi normalmente non assoggettati, la Regione tiene conto dei criteri dell’Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e delle caratteristiche del piano, della dimensione degli interventi, dell’estensione delle aree interessate e della sensibilità ambientale.

Nota sull’attualità della disciplina

La legge è indicata come vigente e costituisce tuttora il quadro regionale di riferimento in materia di VAS in Puglia, con rinvio al regolamento regionale attuativo richiamato nel testo. Non emerge, dal contenuto fornito, un termine finale di efficacia della disciplina generale.

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