L.R. Puglia 37/2012
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 37/2012 interviene sulla disciplina dell’Albo regionale delle imprese boschive, prevedendo la suddivisione in classi e introducendo oneri istruttori e tassa annua di iscrizione, con aggiornamento triennale degli importi. Le entrate sono destinate a spese per formazione e informazione forestale. Le modifiche agli articoli 1 e 1-bis della l.r. 4/2009 risultano oggi abrogate.
Modifiche all’Albo regionale delle imprese boschive della Puglia
Modifiche all’Albo regionale delle imprese boschive della Puglia
La legge regionale della Puglia n. 37 del 10 dicembre 2012 interviene sulla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4, che disciplina l’Albo regionale delle imprese boschive. Il testo consolida modifiche di carattere organizzativo ed economico-gestionale, con efficacia nel territorio regionale pugliese.
Disciplina dell’Albo e articolazione in classi
La legge introduceva nella disciplina dell’Albo il principio della suddivisione in classi, da definirsi mediante il regolamento previsto dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 4/2009. Tale previsione è però oggi priva di efficacia pratica, poiché l’articolo modificativo risulta abrogato.
Oneri istruttori e tassa annuale di iscrizione
Il testo consolidato aveva aggiunto una disciplina specifica sugli oneri connessi all’iscrizione all’Albo:
- le spese istruttorie per la prima iscrizione erano poste a carico dei soggetti proponenti;
- faceva eccezione la Regione Puglia, insieme ai propri enti strumentali;
- la misura degli importi doveva essere stabilita dal regolamento richiamato dalla legge;
- gli importi della prima iscrizione e dell’iscrizione annuale erano soggetti ad aggiornamento con cadenza triennale.
Per i soggetti già iscritti, pubblici e privati, era previsto il versamento entro il 30 marzo di ogni anno della tassa di iscrizione annua, salvo la medesima eccezione per la Regione Puglia e i suoi enti strumentali. Anche questa disciplina risulta oggi abrogata.
Procedimento di iscrizione e documentazione
Le istanze da inoltrare al Servizio foreste dovevano essere corredate della documentazione prevista dal regolamento e della prova dell’avvenuto pagamento delle spese dovute. In mancanza di tale attestazione non poteva essere avviato il procedimento istruttorio per l’iscrizione all’Albo.
Destinazione delle entrate
La legge istituisce una specifica correlazione di bilancio tra le entrate derivanti dai versamenti per prima iscrizione e iscrizione annuale all’Albo e le spese per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale. Le risorse erano destinate ad attività di formazione e informazione in campo forestale.
Entrata in vigore
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le disposizioni hanno riguardato un assetto ormai superato e, quanto agli articoli modificativi, risultano oggi abrogate.
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