Sentenza n. 3674/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, irrogata dal comandante della compagnia carabinieri, e la successiva determina di rigetto del ricorso gerarchico. Nel giudizio di primo grado aveva dedotto: violazione delle regole di partecipazione e difetto di motivazione; violazione dell'art. 725, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 90/2010; violazione del principio di immediatezza della contestazione; indeterminatezza dell'addebito; incongruenza tra contestazione e sanzione e lesione del contraddittorio; insufficienza dell'istruttoria; travisamento dei fatti. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura di carenza istruttoria, per la mancata audizione di soggetti presenti all'episodio. Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza deducendo travisamento dei fatti e contraddittorietà. Il Consiglio di Stato ha esaminato direttamente i motivi originari, ritenendo devoluto l'intero thema decidendum.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo: nel procedimento disciplinare di corpo erano stati contestati gli addebiti, acquisite e valutate le giustificazioni dell'incolpato e garantiti plurimi accessi agli atti. La motivazione della sanzione è stata ritenuta sufficiente, considerata anche la discrezionalità dell'autorità disciplinare nella qualificazione della condotta e nella scelta della sanzione; era sufficiente il riferimento ai fatti addebitati, al loro disvalore e alla loro incompatibilità con i doveri di correttezza, rettitudine ed esemplarità propri dello status militare. Il richiamo all'art. 725, comma 1, lettera b), del regolamento militare è stato qualificato come mero errore materiale, non incidente sulla comprensibilità della decisione né sulla sua ratio. È stata esclusa la violazione del principio di immediatezza: il termine “senza ritardo” previsto per l'avvio del procedimento disciplinare significa ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti, non contestazione quasi contestuale. Nel caso concreto l'amministrazione aveva acquisito piena conoscenza dei fatti il 20 aprile 2019 e aveva avviato il procedimento il 10 maggio 2019, entro un termine ragionevole. La contestazione è stata ritenuta determinata, poiché il militare aveva compreso gli addebiti e aveva esercitato puntualmente il diritto di difesa. È stata esclusa anche l'incongruenza tra contestazione e sanzione, essendo coincidenti il fatto contestato e quello sanzionato. Non è stata ravvisata carenza istruttoria: l'amministrazione aveva analiticamente considerato le risultanze disponibili; inoltre, l'ulteriore audizione dei soggetti indicati non era necessaria, poiché uno era già stato sentito in sede penale e l'altro aveva escluso di avere assistito a episodi rilevanti. È stato infine respinto il motivo di travisamento dei fatti, attribuendo valore dirimente alla dichiarazione resa dalla persona informata sui fatti nell'ambito del procedimento penale, non risultando iniziative penali o civili per false dichiarazioni o contro l'interessata. Il rigetto delle censure contro la sanzione ha comportato l'improcedibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate; il contributo unificato è rimasto a carico del privato soccombente.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
i motivi originari posti a sostegno dei ricorsi di primo grado [...] perimetrano obbligatoriamente il processo di appello
L'appello devolve il thema decidendum delimitato dai motivi proposti in primo grado; il giudice può esaminarli direttamente quando l'intera controversia è devoluta.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali motivi.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per la novità della questione e il peculiare andamento del processo.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Disciplina le garanzie procedimentali del procedimento disciplinare di corpo, ritenute rispettate mediante contestazione degli addebiti, acquisizione delle difese e accesso agli atti.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Regola i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, prevedendo i casi di pregiudizialità penale facoltativa o obbligatoria.
art. 1398, comma 1, lettere a) e d), e comma 1-bis, d.lgs. 66/2010
L'avvio del procedimento disciplinare di corpo deve avvenire senza ritardo, locuzione interpretata come ragionevole prontezza, da valutare in relazione alla gravità dell'infrazione e alla complessità degli accertamenti, non come immediatezza o quasi contestualità.
artt. 713, comma 3, 717 e 725 d.P.R. 90/2010
Individuano le norme regolamentari militari poste a fondamento della contestazione e della sanzione; l'erroneo richiamo alla lettera b) dell'art. 725 è stato ritenuto un mero errore materiale non invalidante.
art. 732 d.P.R. 90/2010
Richiamato tra le disposizioni regolamentari indicate nella contestazione disciplinare.
art. 371-bis c.p.
La mancata sottoposizione della dichiarante a indagini per false dichiarazioni alla polizia giudiziaria è stata considerata elemento corroborante l'attendibilità della dichiarazione posta a fondamento dell'addebito.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare di corpo, l'obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento individua il fatto addebitato, ne esplicita il disvalore e rende percepibile la connessione logico-giuridica tra la condotta accertata e la sanzione applicata; la qualificazione della condotta e la graduazione della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità dell'autorità disciplinare e sono sindacabili solo nei limiti dell'evidente illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
- La locuzione “senza ritardo”, riferita all'avvio del procedimento disciplinare militare, non impone la contestazione immediata o quasi contestuale rispetto al fatto, ma richiede una ragionevole prontezza, da apprezzare in concreto in rapporto alla gravità dell'infrazione, alla complessità degli accertamenti e all'andamento della procedura.
- La contestazione disciplinare è sufficientemente determinata quando, mediante l'indicazione precisa della condotta, del contesto fattuale e delle disposizioni ritenute violate, consente all'incolpato di comprendere l'addebito e di predisporre un'effettiva difesa.
- Un errore materiale nel riferimento a una disposizione normativa non determina l'illegittimità della sanzione disciplinare quando, dalla complessiva motivazione e dagli atti del procedimento, risultino chiaramente comprensibili il fatto contestato, le norme sostanzialmente applicate e la ratio della decisione, senza pregiudizio per il diritto di difesa.
- Non sussiste carenza istruttoria per la mancata audizione di ulteriori soggetti quando l'amministrazione abbia esaminato in modo analitico e concordante gli elementi disponibili e l'ulteriore acquisizione sia irrilevante, anche perché il soggetto era già stato sentito in altro procedimento o non aveva conoscenza diretta di fatti utili.
- Quando sono definitivamente respinte le censure rivolte contro la sanzione disciplinare, viene meno l'interesse all'impugnazione del provvedimento meramente confermativo o consequenziale di rigetto del ricorso gerarchico, il cui gravame deve essere dichiarato improcedibile.
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