Sentenza n. 200/2026 - Pescara, Sezione 1
per l''annullamento del provvedimento n. 239/24 M.P. emesso dal Questore di Chieti in data 13.11.2024 e notificato il successivo 14.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11/2009
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento emesso dal Questore in relazione a una controversia condominiale, deducendo il difetto dei presupposti di legge, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere. Ha contestato che dalle dichiarazioni e dai file acquisiti emergessero condotte persecutorie, minacce, aggressioni o elementi idonei a determinare ansia, paura o limitazioni delle attività di vita della persona segnalante. Ha inoltre evidenziato di avere egli stesso presentato un esposto per aggressioni verbali e successivamente richiesto l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza per la composizione bonaria del dissidio ai sensi dell'art. 1 TULPS. Ha lamentato la mancata considerazione delle proprie osservazioni, degli SMS, delle registrazioni e delle contraddizioni nelle dichiarazioni acquisite, nonché l'omessa audizione della moglie, dell'amministratore e di altri condomini. La Questura avrebbe svolto un'istruttoria unilaterale, sentendo principalmente la persona segnalante e soggetti a essa collegati, senza valutare adeguatamente il contesto di conflitto reciproco relativo all'uso del garage condominiale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'ammonimento è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che l'istruttoria fosse sommaria, unilaterale e incompleta: il provvedimento non considerava l'esposto previamente presentato dal ricorrente né la successiva richiesta di conciliazione del dissidio privato; non valutava adeguatamente le osservazioni difensive, i messaggi, i file audio e lo screenshot; non acquisiva le dichiarazioni di persone potenzialmente informate, tra cui la moglie del ricorrente, l'amministratore e altri condomini; e si fondava anche su dichiarazioni provenienti da soggetti legati alla persona segnalante o portatori di interessi indiretti. Dalle registrazioni emergeva una relazione conflittuale reciproca, riconducibile a diverbi sulle modalità di utilizzo del garage condominiale, senza minacce fisiche univoche o espressioni idonee a dimostrare un comportamento persecutorio unilaterale. Il giudice ha precisato che l'ammonimento ha natura preventiva e cautelare e non richiede prove proprie del processo penale né la piena integrazione del reato di atti persecutori; è tuttavia necessario un fondato giudizio prognostico sulla probabilità di degenerazione delle condotte in reati e una valutazione attendibile, completa, equilibrata e coerente degli elementi disponibili. La discrezionalità dell'autorità sulle modalità investigative non esonera dall'obbligo di svolgere un'istruttoria non lacunosa e non unilaterale. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2009
L'ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare, adottabile sulla base di un giudizio prognostico circa la possibile degenerazione di condotte moleste o minacciose in atti persecutori; non sono necessarie prove idonee a sostenere un giudizio penale né la piena integrazione del reato, ma occorre un fondato giudizio di probabilità e una valutazione attendibile delle dichiarazioni.
art. 612-bis c.p.
Costituisce il parametro prognostico della possibile degenerazione delle condotte, pur non essendo necessario che al momento dell'ammonimento siano già integrati tutti gli elementi costitutivi del reato.
art. 1, comma 2, R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza deve considerare, nell'ambito della complessiva valutazione della vicenda, anche la richiesta di composizione bonaria del dissidio privato e l'eventuale mancato seguito dato a essa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11/2009 è una misura preventiva e cautelare fondata su una prognosi ex ante, per la quale non occorre la prova penale del reato di atti persecutori né la sua piena integrazione, ma è necessario un fondato giudizio di probabilità che le condotte moleste o minacciose possano degenerare in comportamenti penalmente rilevanti.
- La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella scelta delle modalità istruttorie non consente di fondare l'ammonimento su un quadro probatorio manifestamente lacunoso, unilaterale o incoerente: devono essere acquisiti e valutati, per quanto possibile, gli elementi favorevoli e contrari, comprese le dichiarazioni della persona segnalante, le testimonianze di terzi, i dati oggettivi e le difese dell'interessato.
- Nella valutazione dei presupposti dell'ammonimento, l'autorità deve considerare il contesto complessivo dei rapporti tra le persone coinvolte e distinguere una condotta persecutoria unilaterale da un conflitto reciproco, anche quando quest'ultimo sia caratterizzato da diverbi e risentimenti, salvo che gli elementi raccolti sostengano comunque una prognosi concreta di degenerazione in reato.
- La motivazione dell'ammonimento non può limitarsi a una formula generica di irrilevanza delle difese dell'interessato, ma deve confrontarsi con gli elementi difensivi e documentali potenzialmente idonei a incidere sulla ricostruzione dei fatti e sulla prognosi di pericolosità.
- La richiesta rivolta all'autorità di pubblica sicurezza di comporre bonariamente un dissidio privato costituisce un elemento rilevante della vicenda e deve essere considerata nell'istruttoria relativa a un successivo ammonimento concernente il medesimo conflitto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →