Sentenza del 20/04/2015 n. 3548 - Comm. Trib. Prov. Milano
Impugnazione incidentale - Contributo unificato tributario - Debenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione incidentale è stata considerata soggetta al pagamento del contributo unificato tributario. Il pagamento effettuato dall’appellante principale non assorbe né sostituisce quello dovuto dalla parte che propone l’impugnazione incidentale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo di versare il contributo unificato tributario in caso di impugnazione incidentale. Il principio affermato è che l’impugnazione incidentale introduce una domanda distinta e autonoma rispetto a quella proposta con l’impugnazione principale; pertanto, chi la propone è tenuto al pagamento del relativo contributo unificato. Non è sufficiente, per escludere tale obbligo, che l’appellante principale abbia già versato il contributo sulla propria domanda.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale, quando contiene una domanda o una contestazione propria, è fiscalmente autonoma rispetto all’impugnazione principale e comporta il pagamento di un distinto contributo unificato.
- Il contributo unificato deve essere collegato alla singola domanda giudiziale proposta: il pagamento effettuato da una parte non copre automaticamente le domande introdotte dall’altra.
- Prima di proporre un’impugnazione incidentale occorre verificare l’importo del contributo unificato dovuto e provvedere al relativo pagamento, anche se nel medesimo processo è già stato versato un contributo dalla controparte.
- La regola può comportare conseguenze processuali o amministrative in caso di omesso o insufficiente pagamento, secondo la disciplina applicabile al procedimento tributario.
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