Cassazione Penale, Ordinanza n. 19829/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile utilmente la doglianza sull'erronea qualificazione del fatto perché non si trattava di errore manifesto ma di questione opinabile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resa dal GIP del Tribunale di Prato nei confronti di un imputato, con pena concordata di anni quattro e mesi uno di reclusione in relazione a fatti qualificati come tentato omicidio e detenzione/porto illegale di arma. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un'errata qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che, dopo la riforma del 2017, il ricorso avverso il patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di erronea qualificazione, la censura è proponibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile dal testo della sentenza. Nel caso concreto, il giudice aveva ratificato l'accordo tra le parti ed escluso motivatamente i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., anche con riferimento al tentato omicidio; la diversa qualificazione prospettata dal ricorrente presentava margini di opinabilità e non integrava un errore ictu oculi riconoscibile. La Corte ritiene quindi la doglianza inammissibile anche sotto il profilo del difetto di motivazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro il patteggiamento ai soli casi di difetto di volontà, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 129 c.p.p.
il giudice deve verificare se ricorrono cause di proscioglimento immediato, ma nel caso concreto tale verifica è stata esclusa motivatamente
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura
artt. 56, 575 c.p.
richiamati per la qualificazione del fatto come tentato omicidio
art. 4 legge n. 110 del 1975
richiamato quale ulteriore titolo di reato contestato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono tassativi e non consentono una revisione generale della qualificazione giuridica o del merito della soluzione concordata.
- L'erronea qualificazione del fatto può essere dedotta solo quando l'errore risulti manifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento; sono quindi inammissibili le censure che prospettano soltanto una diversa lettura opinabile della fattispecie.
- Se il giudice del patteggiamento ha ratificato l'accordo tra le parti e ha escluso motivatamente i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non è configurabile un indebito accordo sul reato quando la diversa qualificazione proposta richiede valutazioni non evidenti.
- L'inammissibilità del ricorso per patteggiamento comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, potendo essere dichiarata senza formalità di procedura.
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