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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30151/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un avvocato, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha chiesto la condanna di un condominio al pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività svolta in una precedente causa civile trattata davanti al medesimo ufficio giudiziario. Il condominio ha resistito chiedendo il rigetto. Il Tribunale, dopo una prima udienza alla quale non erano state sollevate questioni di competenza, ha poi rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale per inderogabile foro del consumatore, individuando come competente il Tribunale di Napoli Nord in ragione della sede del condominio, qualificato come consumatore. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con regolamento necessario di competenza, sostenendo che il rilievo officioso dell'incompetenza fosse tardivo perché effettuato dopo la prima udienza di trattazione, in violazione dell'art. 38, terzo comma, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento sommario di cognizione, la preclusione al rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile matura con la prima udienza effettivamente trattata; se la prima udienza è di mero rinvio e non vi è alcuna trattazione, essa va considerata tamquam non esset. Poiché nel caso concreto il Tribunale aveva rilevato l'incompetenza alla prima udienza in cui la causa fu realmente trattata, la declaratoria di incompetenza è stata considerata tempestiva. La Corte ha quindi rigettato il regolamento, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli Nord e disponendo la riassunzione della causa dinanzi a tale giudice nel termine di legge; le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al definitivo, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

    indica il ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione nel quale si colloca la controversia

  • art. 702-ter c.p.c.

    primo comma; terzo comma; quinto comma

    nel rito sommario, il giudice può dichiarare con ordinanza la propria incompetenza; se ritiene necessaria un'istruzione non sommaria fissa l'udienza ex art. 183 c.p.c.; se non provvede in tal senso, alla prima udienza procede agli atti istruttori o alla decisione

  • art. 38, terzo comma, c.p.c.

    rilievo d'ufficio della questione di competenza per territorio inderogabile

    la preclusione al rilievo officioso dell'incompetenza matura con la chiusura della prima udienza effettivamente trattata nel rito sommario

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione dell'art. 38, terzo comma, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di legittimità dedotto contro la decisione sulla competenza

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    foro inderogabile individuato dalla località di residenza del cliente-consumatore

    richiamato come base del foro del consumatore applicato dal Tribunale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    è richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, la preclusione al rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile si consuma con la prima udienza effettivamente trattata, non con la mera prima udienza calendariale.
  • Se la prima udienza si risolve in un mero rinvio senza alcuna attività processuale o decisione sulle questioni preliminari, essa non vale ai fini del decorso della preclusione in tema di competenza.
  • Nel rito sommario, il momento decisivo per la chiusura della fase di trattazione e per il consolidamento delle preclusioni è il passaggio all'esame delle questioni istruttorie o, in mancanza di istruttoria, l'invito alle parti a precisare le conclusioni.
  • Il giudice che rilevi l'incompetenza territoriale inderogabile prima che si sia aperta effettivamente la fase di trattazione utile non incorre in tardività del rilievo.
  • Ai fini della competenza nel procedimento sommario, occorre guardare alla concreta dinamica dell'udienza e non al solo dato numerico o cronologico delle udienze fissate.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorieSpese condominiali
RamiProcesso civileConsumatoriCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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