Cassazione Penale, Sentenza n. 36305/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP (22/07/2021) per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a vari delitti (riciclaggio, autoriciclaggio, fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia) con aggravante di agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduce vizio di motivazione perché il tribunale non avrebbe valutato i "nuovi" elementi difensivi (consulenza tecnica) che dimostrerebbero l'assenza di collegamenti societari con il coindagato Gallo Antonio, la non proprietà dell'autovettura incriminata, spiegazioni sul contenuto delle intercettazioni, esito negativo delle verifiche tecniche, l'allontanamento lavorativo dal Gallo e il lungo periodo di tempo trascorso dai fatti, elementi che giustificherebbero la cessazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come apparente perché si era limitato ad affermare l'assenza di "elementi nuovi" senza dare conto né valutare i singoli elementi difensivi già prodotti in istanza e in appello; è stata disposta una nuova valutazione in ordine alla persistenza del pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove alla luce del complesso delle deduzioni difensive e della fase del procedimento.
Massime di principio
- Il giudice deve fornire una motivazione specifica e puntuale quando dichiara che non vi sono "elementi nuovi": un'affermazione generica è insufficiente e può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
- Se la difesa produce consulenze tecniche o documentazione che incide sui presupposti della misura (assenza di collegamenti con soggetti chiave, mancata prova di possesso di beni contestati, esiti negativi di accertamenti tecnici, cambiamenti di condotta), il giudice di merito è tenuto a valutare espressamente tali elementi e il loro rilievo rispetto al pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove.
- La valutazione delle esigenze cautelari deve considerare il quadro complessivo e la fase del procedimento: il tempo trascorso dai fatti, l'allontanamento dai presunti promotori e l'eventuale venire meno delle condizioni di pericolo devono essere valutati concretamente.
- In presenza di motivazione apparente o incompleta, la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito una nuova e più articolata valutazione.
- Per la difesa: documentare con atti probatori e consulenze tecniche le circostanze che attenuano le esigenze cautelari e richiedere espressa pronuncia su ciascun elemento; per il pubblico ministero e il giudice: motivare punto per punto il rilievo attribuito alle risultanze difensive.
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