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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24683/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio proposto da un ente previdenziale forense per ottenere il pagamento di somme iscritte a ruolo e solo parzialmente riscosse e riversate dall'agente della riscossione competente per l'area di Agrigento, con contestazione anche della mancata attività informativa. Dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo e il rigetto in primo grado, la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta della legge n. 228/2012 sull'annullamento/discarico automatico dei ruoli anteriori al 31.12.1999. La Cassa ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1, commi 527-529, l. n. 228/2012 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la disciplina non sarebbe applicabile a crediti di un ente privatizzato e che inciderebbe illegittimamente sul credito, non solo sulla responsabilità dell'agente; 2) illegittimità costituzionale della stessa disciplina per contrasto con artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., con l'art. 1 Protocollo addizionale CEDU e con l'art. 6 CEDU; 3) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, perché il meccanismo sarebbe un aiuto di Stato a favore dell'agente pubblico della riscossione, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) violazione della l. n. 228/2012 e del d.m. 15.6.2015, assumendo che il discarico dei ruoli superiori a euro 2.000 lascerebbe impregiudicato il credito, mentre l'annullamento automatico dei ruoli inferiori a tale soglia estinguerebbe illegittimamente il credito della Cassa.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, aderendo alla proposta del consigliere delegato e richiamando la giurisprudenza ormai consolidata sul punto. In particolare afferma che la disciplina dell'art. 1, commi 527-529, l. n. 228/2012 si applica anche alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ente privatizzato ma svolgente funzione pubblica previdenziale, quando riscuote mediante ruolo; che per i crediti inferiori a euro 2.000 l'annullamento del ruolo non elimina il credito sottostante; che per i ruoli superiori a euro 2.000 il discarico incide solo sulla procedura di riscossione e non sul diritto di credito; che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; e che non vi è aiuto di Stato in violazione del TFUE. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Norma posta a base del procedimento monitorio introdotto dall'ente ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, legge n. 228/2012

    La disciplina dell'annullamento/discarico automatico dei ruoli anteriori al 31.12.1999 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo; per i crediti sotto soglia elimina il ruolo senza estinguere necessariamente il credito, per quelli sopra soglia incide solo sulla riscossione.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati per la natura privatizzata della Cassa, che tuttavia non esclude l'applicazione della disciplina speciale sulla riscossione mediante ruolo.

  • artt. 3, 38, 41 e 42 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 117 Cost.

    Invocato in relazione alla dedotta violazione della CEDU, ma la Corte esclude il contrasto.

  • art. 1 Protocollo Addizionale CEDU

    La censura è respinta perché la disciplina non integra un prelievo forzoso illegittimo sui beni dell'ente.

  • art. 6 CEDU

    Non è ravvisata violazione del giusto processo o della parità delle parti.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    La disciplina del discarico automatico non costituisce aiuto di Stato, poiché non è dimostrato alcun vantaggio economico ottenuto in condizioni di mercato normali.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale è disattesa perché non necessaria alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 1, commi 527 ss., legge n. 228/2012

    Riferimento generale alla disciplina applicata dalla Corte d'appello e scrutinata in cassazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato indirettamente nel ragionamento della ricorrente e nei precedenti in tema di termini per la comunicazione di inesigibilità.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 112/1999

    Esclusa la tesi secondo cui la legge di stabilità 2013 si applicherebbe solo ai ruoli ancora pendenti nei termini di comunicazione di inesigibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la proposta di definizione anticipata recepita dal Collegio.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte rileva che, pur definendo il giudizio in conformità alla proposta, non ritiene di applicare le conseguenze sanzionatorie previste da tali commi, compensando le spese.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    1° co. quater; 1° co. bis

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina dell'annullamento o del discarico automatico dei ruoli anteriori a una certa data può applicarsi anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo, quando essi svolgono una funzione pubblica previdenziale.
  • L'annullamento del ruolo non coincide necessariamente con l'estinzione del credito sottostante: se la norma incide solo sulla procedura di riscossione, l'ente può ancora agire con gli strumenti ordinari per il recupero del credito.
  • Per i crediti di modesto importo, una disciplina di annullamento automatico dei ruoli può essere giustificata dalla ragionevolezza economica del mancato recupero, in presenza di costi di esazione presumibilmente superiori ai benefici.
  • Una censura di aiuto di Stato richiede la dimostrazione di un vantaggio economico effettivo e non meramente ipotetico; in mancanza, il meccanismo di discarico di ruoli inesigibili non integra aiuto di Stato.
  • La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è giustificata quando il ricorso si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRiscossione
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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