Sentenza n. 198/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della cartella di pagamento n. 04720120020265732000, iscritta al ruolo n.2012/002670, per il pagamento della somma di euro 20.938,46.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento per la restituzione di euro 20.938,46, unitamente all'atto di rideterminazione del contributo finale e al titolo esecutivo sottostante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, in riassunzione, la cartella di pagamento notificata il 22 giugno 2012, relativa alla restituzione di somme erogate a titolo di contributo nell'ambito di un patto territoriale, nonché l'atto di rideterminazione del contributo finale. Ha dedotto che la riduzione da cinque a tre delle annualità di contributo riferite al leasing non trovasse fondamento normativo, fosse priva di adeguata istruttoria e derivasse dal recepimento acritico delle valutazioni della banca concessionaria. Ha inoltre sostenuto che il superamento del termine tecnico complessivo di nove anni fosse imputabile alle lungaggini burocratiche degli enti coinvolti, contestando il difetto di motivazione, la violazione dei principi di affidamento e proporzionalità e l'applicazione retroattiva della circolare ministeriale del 2003.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il calcolo delle agevolazioni concedibili per spese in leasing fosse rigidamente disciplinato dalla circolare ministeriale n. 1.233.986 del 27 marzo 2003 e che, trattandosi di rimodulazione di un patto territoriale, non potesse essere superato il periodo complessivo di nove anni di disponibilità del contributo, da computare dalla data di presentazione del patto, individuata nel 28 settembre 1998. Ne conseguiva la legittimità della limitazione dell'agevolazione a tre quote. Il Collegio ha inoltre affermato che l'ammissione al contributo ha natura provvisoria e richiede successivi accertamenti amministrativi per la concessione definitiva, sicché la posizione del beneficiario resta precaria fino alla verifica dell'adempimento del programma di investimenti e alla determinazione definitiva dell'an e del quantum dell'agevolazione. La mera concessione provvisoria non è quindi sufficiente a fondare un legittimo affidamento sulla conservazione dell'utilità economica. La rideterminazione e il recupero sono stati qualificati come attività vincolata; inoltre, in presenza di un indebito esborso di denaro pubblico, la revoca o il recupero del contributo costituisce dovere dell'amministrazione e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico, ritenuto in re ipsa. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Circolare ministeriale n. 1.233.986 del 27 marzo 2003
non consentito superare il periodo di 9 anni di disponibilità del contributo
La circolare disciplina rigidamente il calcolo delle agevolazioni relative a spese in leasing e impone, per la rimodulazione del patto territoriale, il limite complessivo di nove anni decorrente dalla presentazione del patto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel regime dei patti territoriali, l'ammissione al contributo ha natura provvisoria e non attribuisce al beneficiario una posizione definitiva sull'an e sul quantum dell'agevolazione, che restano subordinati ai successivi accertamenti amministrativi.
- Il beneficiario di un contributo provvisoriamente concesso non può invocare un legittimo affidamento sulla conservazione dell'utilità economica se non ha ancora superato la verifica amministrativa relativa all'attuazione del programma di investimenti e alla spettanza definitiva del contributo.
- Quando la disciplina applicabile impone un limite temporale massimo alla disponibilità delle agevolazioni per spese in leasing, il calcolo deve essere effettuato assumendo come dies a quo la data di presentazione del patto territoriale, con conseguente riduzione delle quote eccedenti il periodo consentito.
- Il recupero di contributi pubblici indebitamente erogati costituisce dovere dell'amministrazione; l'interesse pubblico al recupero dell'esborso non dovuto è intrinseco e non richiede una specifica motivazione ulteriore, quando l'intervento amministrativo è vincolato.
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