Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-631/21

Order of the General Court (First Chamber) of 18 October 2023. — BZ v European Central Bank. — Civil service – ECB staff – Complaint of discrimination and psychological harassment – Internal administrative inquiry – Compliance with a judgment of the General Court – Time limit for bringing proceedings – Point from which time starts to run – Pre-litigation procedure – Liability – Action in part manifestly inadmissible and in part manifestly lacking any foundation in law. — Case T-631/21

Giurisprudenza europea62021TO0631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di una dipendente della BCE relativo alle misure adottate per eseguire una precedente sentenza annullatoria in materia di discriminazione e molestie. Ha ritenuto che la decisione BCE del 16 marzo 2021 non avesse contenuto autonomo rispetto a quella del 17 novembre 2020 e che l’azione contro quest’ultima fosse tardiva. Ha inoltre confermato la legittimità del rigetto, il 13 luglio 2021, del secondo special appeal e ha dichiarato inammissibili o infondate le domande risarcitorie collegate.

Impugnazione tardiva e inammissibile di una decisione della BCE di esecuzione di una precedente sentenza, nonché rigetto delle domande risarcitorie connesse per parte manifestamente irricevibili e per parte manifestamente infondate.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: 1) se la decisione BCE del 16 marzo 2021, che respinge un special appeal contro la decisione del 17 novembre 2020, abbia contenuto autonomo oppure sia solo confermativa/spiegativa della decisione del 17 novembre 2020; 2) da quale momento decorra il termine per ricorrere avverso tale decisione; 3) se il successivo rigetto, con decisione del 13 luglio 2021, del ricorso amministrativo contro la decisione del 16 marzo 2021 sia illegittimo; 4) se le varie domande di risarcimento del danno siano ammissibili e fondate alla luce dell’asserita mancata o incompleta esecuzione della sentenza annullatoria.

Principio di diritto

Quando una decisione della BCE resa in un procedimento speciale di riesame non introduce elementi autonomi ma si limita a esplicitare e dettagliare le ragioni già implicite nella decisione originaria, il termine per agire decorre dalla decisione originaria comunicata al dipendente; il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile. Inoltre, una decisione successiva che si limiti a confermare l’esaurimento delle vie interne e la competenza del giudice dell’Unione è correttamente qualificata come atto privo di fondamento autonomo, mentre le domande risarcitorie strettamente connesse alle censure di annullamento irricevibili o basate su illegittimità non dimostrate devono essere respinte perché, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE
  • Articolo 41 delle Conditions of Employment for Staff of the ECB
  • Articolo 42 delle Conditions of Employment for Staff of the ECB
  • Articoli 8.1.6 e 8.2.1 degli ECB Staff Rules
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Esecuzione di una sentenza della BCE e ricevibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un’ordinanza del Tribunale, Prima Sezione, in una controversia di pubblico impiego tra una dipendente della BCE e l’istituzione. Il caso concerne le misure adottate dalla BCE per dare esecuzione a una precedente sentenza annullatoria in materia di richiesta di assistenza per discriminazione e molestie psicologiche.

Fatti e iter procedurale

La ricorrente aveva presentato nel 2008 una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 41 delle Conditions of Employment, lamentando discriminazione, molestie psicologiche e violazioni del diritto del lavoro. Dopo il rigetto dell’istanza interna e del successivo special appeal, ella aveva promosso un primo contenzioso, conclusosi con la sentenza annullatoria del 28 maggio 2020, nella quale il Tribunale aveva annullato le decisioni del 24 novembre 2009 e del 24 marzo 2010 e condannato la BCE a versare EUR 20 000 a titolo di danni.

Per eseguire la sentenza, la BCE aveva deciso il 17 novembre 2020 di inviare una lettera di scuse e di corrispondere EUR 50 000 ex aequo et bono, senza riaprire la procedura amministrativa. La ricorrente aveva chiesto chiarimenti e aveva poi presentato special appeal contro tale decisione; la BCE lo aveva respinto con decisione del 16 marzo 2021. Un ulteriore special appeal contro quest’ultima era stato poi dichiarato irricevibile con decisione del 13 luglio 2021.

Questioni giuridiche affrontate

Il Tribunale ha esaminato in primo luogo se la decisione del 16 marzo 2021 fosse un atto autonomamente impugnabile o, al contrario, una mera esplicitazione della decisione del 17 novembre 2020. In secondo luogo ha verificato la tempestività del ricorso, dovendo stabilire da quale atto decorresse il termine di due mesi previsto dagli ECB Staff Rules per impugnare le decisioni dell’Executive Board. In terzo luogo ha valutato la legittimità del rigetto, con decisione del 13 luglio 2021, dello special appeal contro la decisione del 16 marzo 2021. Infine ha esaminato le domande risarcitorie relative a vari pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.

Normativa rilevante

La decisione richiama, tra l’altro, l’articolo 270 TFUE, l’articolo 50a dello Statuto della Corte, l’articolo 36.2 dello Statuto del SEBC e della BCE, gli articoli 41 e 42 delle Conditions of Employment, gli articoli 8.1.6 e 8.2.1 degli ECB Staff Rules, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 126 e l’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 sul trasferimento di competenze in primo grado al Tribunale nelle controversie tra l’Unione e i suoi agenti.

Valutazione sulla natura della decisione del 16 marzo 2021

Il Tribunale ricorda che il rigetto di uno special appeal può costituire un atto autonomamente impugnabile solo se modifica la misura originaria o contiene un riesame della situazione dell’interessato alla luce di nuovi elementi di diritto o di fatto. Se, invece, il rigetto si limita a fornire ulteriori dettagli motivazionali, esso non ha contenuto autonomo.

Applicando tali principi, il Tribunale osserva che la decisione del 16 marzo 2021 non introduceva elementi nuovi rispetto alla decisione del 17 novembre 2020. Le parti controverse relative alla mancata riapertura dell’indagine, alla natura ex aequo et bono della somma di EUR 50 000 e alle difficoltà pratiche di una nuova istruttoria erano già implicite nella decisione originaria e nel documento certificato comunicato alla ricorrente. Anche le ulteriori considerazioni contenute nella decisione del 16 marzo 2021 erano solo esplicative e non modificavano la decisione del 17 novembre 2020.

Tempestività dell’azione di annullamento

Poiché la ricorrente era già a conoscenza del contenuto sostanziale della decisione del 17 novembre 2020 al momento dello special appeal del 21 gennaio 2021, il Tribunale ritiene che l’azione dovesse essere diretta sostanzialmente contro quella decisione. Il termine per ricorrere al Tribunale era dunque scaduto il 31 maggio 2021, mentre il ricorso era stato proposto il 27 settembre 2021. In assenza di caso fortuito o forza maggiore, l’impugnazione della decisione del 17 novembre 2020 è stata dichiarata manifestamente irricevibile.

Decisione del 13 luglio 2021

Quanto alla decisione del 13 luglio 2021, il Tribunale rileva che la decisione del 16 marzo 2021 esauriva già le vie interne disponibili. Di conseguenza, la ricorrente non poteva validamente impugnare ulteriormente quella decisione mediante un nuovo special appeal. La BCE ha quindi correttamente dichiarato irricevibile tale mezzo e la domanda di annullamento della decisione del 13 luglio 2021 è stata respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

Domande risarcitorie: danni connessi all’annullamento

Le richieste di risarcimento per perdita dell’occasione di beneficiare dell’esito dell’indagine, per lesione della vita privata, per lesione della salute e per distruzione del fascicolo istruttorio sono state considerate strettamente connesse alla domanda di annullamento della decisione del 16 marzo 2021. Poiché tale domanda è stata respinta come manifestamente irricevibile, anche queste pretese risarcitorie sono state rigettate. Il Tribunale osserva inoltre che la ricorrente non aveva dedotto autonomi profili di illegittimità distinti da quelli già invocati a sostegno dell’annullamento.

Domande risarcitorie per invio di documenti a un medico e per valutazione/stipendio 2007

Per il danno derivante dall’invio di documenti a un medico, il Tribunale afferma che tale questione non rientra nell’ambito dell’esecuzione della sentenza annullatoria, ma in un diverso procedimento relativo al riconoscimento della malattia professionale. Pertanto, la BCE non era tenuta a compensare quel pregiudizio nell’eseguire la sentenza del 28 maggio 2020.

Quanto alla mancata valutazione e alla mancata decisione sulla revisione dello stipendio e del bonus per il 2007, il Tribunale rileva che la BCE aveva espressamente affermato che tale materia esulava dal perimetro dell’esecuzione della sentenza e che la relativa domanda era prematura. La ricorrente non ha contestato in modo utile questo rilievo né ha dimostrato l’illegittimità necessaria per fondare la responsabilità dell’Unione.

Domanda relativa alla perdita di reddito

La ricorrente chiedeva inoltre un risarcimento per perdita di reddito, da calcolare in relazione a un altro procedimento e alla ricostruzione della sua carriera. Il Tribunale ricorda che, in materia di responsabilità dell’Unione, occorre provare illegittimità, danno effettivo e nesso causale, e che spetta alla parte attrice fornire gli elementi necessari a dimostrare l’ampiezza del pregiudizio. Nel caso concreto, la ricorrente non ha prodotto dati sufficienti per quantificare il danno, anche perché l’entità effettiva dipendeva dagli esiti di un altro contenzioso e dalle misure di esecuzione di una diversa sentenza. La domanda è stata quindi respinta come manifestamente infondata.

Esito e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondato in diritto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unionecontenzioso dipendenti banca centrale europeatermini processuali e ricevibilitàresponsabilità extracontrattuale dell’unioneesecuzione delle sentenze

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.