Sentenza del 26/02/2019 n. 5560 - Corte di Cassazione
Dazi Doganali - Sottofatturazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di maggiori dazi doganali derivanti dalla sottofatturazione di merci importate. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, essendo stata presentata una dichiarazione doganale riferita proprio alle merci importate, sebbene contenente quantitativi e valori falsi, trovasse applicazione l'art. 201 del Codice doganale comunitario e che il rappresentante indiretto, in quanto dichiarante, fosse responsabile dell'obbligazione doganale. Contestava inoltre che la CTR avesse riconosciuto la buona fede del dichiarante senza verificare la sussistenza cumulativa dei requisiti dell'esimente prevista dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), CDC.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la sottofatturazione risultante da una dichiarazione doganale contenente dati falsi rientra nell'art. 201 CDC, poiché l'obbligazione doganale nasce dall'accettazione della dichiarazione; l'art. 202 CDC si applica soltanto quando la merce è introdotta senza dichiarazione o quando la dichiarazione non ha alcuna relazione con la merce effettivamente importata. Il rappresentante indiretto risponde quindi quale dichiarante. La Corte ha inoltre precisato che la buona fede non è sufficiente da sola a escludere il recupero a posteriori: il dichiarante deve dimostrare cumulativamente che il mancato pagamento dipenda da un errore attivo dell'autorità doganale, che tale errore non fosse ragionevolmente rilevabile da un operatore diligente e che tutte le prescrizioni doganali siano state rispettate. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 201
L'obbligazione doganale sorge in seguito all'immissione in libera pratica e il suo sorgere è legato all'accettazione della dichiarazione in dogana.
Quando le merci sono presentate e dichiarate, anche se i dati relativi a quantità o valore sono falsi, il fatto generatore dell'obbligazione doganale resta la dichiarazione accettata. Il dichiarante, compreso il rappresentante indiretto, è responsabile dei dazi dovuti.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 201, commi 2 e 3
La responsabilità si estende anche alle persone che hanno fornito gli elementi necessari alla dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
La responsabilità principale ricade sul dichiarante, ma può coinvolgere anche chi ha fornito dati falsi o inesatti, se consapevole o colpevolmente inconsapevole della loro erroneità.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 202
Introduzione irregolare di merci.
La disposizione si applica quando la merce entra nel territorio doganale senza una dichiarazione doganale valida o quando la dichiarazione non ha alcuna relazione con la merce effettivamente introdotta. Non si applica alla semplice sottofatturazione o all'indicazione di dati falsi relativi a merci regolarmente dichiarate.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 220, paragrafo 2, lett. b)
I dazi non sono contabilizzati a posteriori quando ricorrono cumulativamente i presupposti dell'errore dell'autorità, della sua non rilevabilità da parte del debitore in buona fede e del rispetto delle prescrizioni doganali.
L'esenzione dal recupero a posteriori richiede la prova congiunta di tre condizioni: errore attivo dell'autorità doganale, errore non ragionevolmente riconoscibile da un operatore diligente e completo rispetto degli obblighi dichiarativi. La mera buona fede soggettiva non è sufficiente.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 5
Chi non dichiara di agire a nome o per conto di un terzo, o dichiara di farlo senza poteri di rappresentanza, è considerato agire a proprio nome e per proprio conto.
La disciplina conferma la centralità del dichiarante e attribuisce rilevanza alla corretta qualificazione dei poteri di rappresentanza doganale.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 40
La norma è richiamata in collegamento con la responsabilità del rappresentante indiretto quale soggetto che presenta la dichiarazione doganale.
Massime di principio
- La sottofatturazione non trasforma automaticamente l'importazione in un'introduzione irregolare: se la merce è stata presentata e dichiarata, anche con dati falsi, si applica la disciplina dell'art. 201 CDC.
- Il rappresentante indiretto è normalmente responsabile dei dazi in quanto dichiarante, anche se non ha partecipato alla frode dell'importatore e anche se la condotta dell'importatore ha rilevanza penale autonoma.
- L'art. 202 CDC può essere invocato solo quando manca del tutto una dichiarazione riferibile alla merce oppure quando la dichiarazione riguarda merci completamente diverse da quelle introdotte.
- La buona fede del dichiarante non costituisce da sola un'esimente: per evitare il recupero a posteriori occorre provare cumulativamente tutti i requisiti previsti dall'art. 220 CDC.
- Un errore dell'autorità doganale è rilevante solo se deriva da un comportamento attivo dell'autorità stessa; non è sufficiente che i controlli fisici o documentali non abbiano inizialmente rilevato la sottofatturazione.
- Quando l'autorità dimostra l'inesattezza o l'irregolarità dei documenti, spetta al dichiarante fornire la prova concreta dell'errore dell'autorità, della sua non riconoscibilità e del rispetto di tutti gli obblighi doganali.
- Gli operatori professionali devono adottare procedure di verifica adeguate e valutare attentamente la forma di rappresentanza, poiché il rappresentante diretto e quello indiretto hanno conseguenze diverse sul piano della responsabilità doganale.
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