Cassazione Civile, Sentenza n. 4797/2020 del 24/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore)
La controversia
Il cliente aveva versato un’ingente somma su un conto di deposito presso una banca e aveva conferito al resistente una procura per gestori esterni, attribuendogli ampi poteri di investimento. Con un distinto contratto fiduciario la banca era stata incaricata di effettuare investimenti di capitale in depositi a termine. Il cliente agì per ottenere il risarcimento della grave perdita subita durante la gestione, deducendo l’inadempimento del mandatario. Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2259/2017 depositata il 23 maggio 2017, rigettò il gravame. In Cassazione il ricorrente articolò sei motivi: i primi due censuravano, rispettivamente, l’interpretazione della procura e l’esclusione di violazioni degli obblighi di diligenza e informazione, invocando anche le norme del Codice delle obbligazioni svizzero e contestando la valutazione della CTU, che aveva rilevato un livello di rischio molto elevato, in particolare nel periodo 1999-2001; il secondo motivo lamentava inoltre la violazione dell’art. 19 del Codice delle obbligazioni svizzero. Il terzo denunciava l’omesso esame della responsabilità del gestore. Il quarto deduceva la nullità della sentenza per asserita contraddittorietà tra l’adesione alle conclusioni del CTU e il rigetto della domanda. Il quinto invocava la violazione del principio di buona fede e il divieto di abuso del diritto, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Il sesto contestava la mancata compensazione delle spese. In memoria il ricorrente eccepì anche la nullità della procura speciale del controricorrente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto l’eccezione di nullità della procura del controricorrente, rilevando che il riferimento nell’epigrafe a una procura in calce alla comparsa era un refuso e che in atti vi era una procura speciale separata, regolarmente conferita. I motivi primo e terzo, nella parte riferita all’omesso esame, sono stati dichiarati inammissibili perché la doppia conforme impediva la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; il primo motivo è stato inoltre ritenuto inammissibile quanto alla violazione di legge, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione dell’interpretazione della procura e del merito, già esaminati con motivazione congrua. La Corte ha reputato non decisivo il rilievo sul rischio elevato degli investimenti, coerente con l’altissima propensione al rischio attribuita al cliente e con gli ampi poteri gestori conferiti. Ha altresì considerato che non risultava provata una richiesta di rendiconto e che il cliente non aveva contestato i rendiconti provenienti dalla banca; la mancata richiesta non determina di per sé decadenza dall’azione di responsabilità, ma il comportamento complessivo del cliente può essere valutato alla luce della buona fede. La censura relativa all’art. 19 del Codice delle obbligazioni svizzero è stata ritenuta infondata nel merito quanto alla compatibilità della procura con l’autonomia negoziale e, per la parte collegata all’interpretazione della procura, parzialmente assorbita. Il quarto motivo è stato rigettato: la valutazione della CTU era coerente, poiché il rischio elevato era stato correlato al profilo di rischio accertato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte ex art. 360, n. 5, c.p.c. e assorbito quanto alla dedotta violazione della buona fede e all’abuso, esclusi alla luce delle valutazioni già svolte sulla procura e sulla condotta del gestore. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la condanna alle spese della parte soccombente, applicando l’art. 91 c.p.c., non era sindacabile nella fattispecie. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 398 del Codice delle obbligazioni svizzero
il contenuto della procura per gestori esterni che conferiva al procuratore amplissimi poteri di investimento, sul presupposto della alta propensione al rischio del cliente, accertata con statuizione definitiva dal Tribunale
Nel caso concreto, la valutazione degli obblighi del mandatario è stata coordinata con l’ampiezza dei poteri conferiti dalla procura e con l’elevata propensione al rischio accertata in capo al cliente.
art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero
l’art. 400 codice elvetico prevedeva l’obbligo di rendiconto solo su richiesta i e non era stato provato che la domanda fosse stata effettivamente avanzata
L’obbligo di rendiconto considerato dalla decisione presupponeva una richiesta del mandante; nel caso concreto non era stata provata tale richiesta.
art. 19 del Codice delle obbligazioni svizzero
la procura gestoria conferita non contrasta affatto con tale disposizioni rispetto alla quale sembra, anzi, coerente, nel far prevalere l’autonomia negoziale
La procura gestoria e i poteri di investimento attribuiti non sono stati ritenuti incompatibili con la norma, risultando coerenti con la libertà negoziale nei limiti di legge.
art. 2 del Codice delle obbligazioni svizzero
il primo profilo risulta, invece, assorbito dalla motivazione sviluppata in ordine al primo ed secondo motivo, con riferimento alla inesistenza di aspetti abusivi della condotta del procuratore
La censura fondata sulla buona fede e sul divieto di abuso è stata assorbita, poiché la Corte ha escluso, nel quadro delle valutazioni già svolte, profili abusivi nella condotta del gestore.
art. 348-ter c.p.c.
il vizio dedotto non può, infatti, essere proposto nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello, così come nel caso in esame, abbia confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni (c.d. “doppia conforme”).
In presenza di una doppia conforme fondata sulle medesime ragioni, non è proponibile la censura di omesso esame del fatto decisivo indicata dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio dedotto non può, infatti, essere proposto nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello, così come nel caso in esame, abbia confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni (c.d. “doppia conforme”).
La censura di omesso esame non è ammissibile quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Il percorso argomentativo della Corte, infatti, risulta coerente in quanto esamina le conclusioni del CTU che ha descritto la politica di investimento del D.G., ma l’ha correlata all’altissimo profilo di rischio accertato, circostanza che non è stata oggetto di specifica censura
La divergenza prospettata tra le conclusioni del CTU e il rigetto della domanda non determina nullità se la motivazione collega coerentemente la politica d’investimento al profilo di rischio accertato.
art. 91 c.p.c.
nel caso in cui la parte soccombente sia condannata alle spese di lite – in applicazione, dunque, della regola di cui all’art. 91 c.p.c. – la decisione del giudice di merito non è sindacabile
La decisione del giudice di merito che condanna alle spese la parte soccombente applicando la regola dell’art. 91 c.p.c. non è sindacabile, secondo il principio richiamato dalla Corte.
art. 92 c.p.c.
il motivo è inammissibile, in quanto è consolidato l’orientamento di questa Corte, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui nel caso in cui la parte soccombente sia condannata alle spese di lite – in applicazione, dunque, della regola di cui all’art. 91 c.p.c. – la decisione del giudice di merito non è sindacabile
La censura che chiedeva la compensazione delle spese è stata dichiarata inammissibile; la decisione precisa che la condanna della parte soccombente secondo l’art. 91 c.p.c. non era sindacabile nella fattispecie.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In conseguenza del rigetto, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata richiesta di rendiconto non comporta, di per sé, la decadenza dall’azione di responsabilità contro il gestore; il comportamento complessivo del cliente, compresa l’eventuale mancata contestazione dei rendiconti ricevuti, può tuttavia essere valutato dal giudice nel quadro delle risultanze istruttorie e secondo buona fede.
- Nel valutare la diligenza e la responsabilità del mandatario incaricato di investimenti, rilevano il contenuto concreto della procura, l’ampiezza dei poteri conferiti e il profilo di rischio del mandante accertato in giudizio; la scelta gestoria ad alto rischio non è, da sola, incompatibile con il mandato quando risulti coerente con tali presupposti.
- In presenza di una doppia conforme, quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni, non è ammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
- La motivazione che esamina le conclusioni del consulente tecnico e le colloca nel contesto del profilo di rischio accertato non è contraddittoria per il solo fatto che la domanda risarcitoria venga rigettata.
- La condanna alle spese della parte soccombente, pronunciata applicando l’art. 91 c.p.c., non è sindacabile nella fattispecie secondo il principio richiamato dalla decisione.
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