Cassazione Penale, Ordinanza n. 31178/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia riguarda tre soggetti che hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Venezia del 1 luglio 2025. Dal testo emerge soltanto che l’unico profilo devoluto attiene al riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. I ricorrenti lamentavano, in sostanza, che il giudice di merito non avesse concesso integralmente tale beneficio o ne avesse ridotto la portata; la Corte di cassazione qualifica però la doglianza come meramente generica e incentrata su una censura di fatto, diretta a contestare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella dosimetria della diminuzione. Non sono indicati nel testo i reati contestati né il contenuto sostanziale della sentenza di appello oltre al punto sulle attenuanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione fosse una critica generica in fatto, non consentita in sede di legittimità perché diretta a sindacare il corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro indicata nel provvedimento, somma che nel testo trasmesso risulta troncata e quindi non integralmente determinabile.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, quando sia dedotta in cassazione senza specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità motivazionali, integra una censura di merito non scrutinabile come tale dalla Corte di cassazione.
- La misura della diminuzione per attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non già attraverso una rivalutazione del fatto o del peso degli indici favorevoli e sfavorevoli.
- Una doglianza che si limiti a contestare quantitativamente la riduzione concessa per attenuanti generiche, senza evidenziare un error in iudicando o un vizio motivazionale specifico, è suscettibile di essere dichiarata inammissibile.
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