Cassazione Civile, Ordinanza n. 05123/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà della ricorrente. La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo dei lavori; in appello il decreto era stato revocato solo parzialmente, con condanna della committente al pagamento di euro 10.650,00 quale residuo corrispettivo. La committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1667 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata su ulteriori voci di danno collegate a vizi e difetti emersi dopo un accertamento tecnico preventivo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1227 c.c., lamentando il mancato riconoscimento del danno da ritardo per il completamento dei lavori oltre il termine contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello si era effettivamente pronunciata sui vizi e difetti ulteriori, distinguendo quelli già riconoscibili al momento dell'accertamento tecnico preventivo, che avrebbero dovuto essere dedotti tempestivamente nel giudizio di primo grado, da quelli per i quali non vi erano elementi sufficienti per imputarli all'appaltatrice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda o le voci di danno dedotte, anche se le abbia respinte con motivazione di merito.
art. 1667 c.c.
In tema di appalto, i vizi e difetti dell'opera devono essere dedotti tempestivamente secondo le preclusioni processuali; quelli già riconoscibili al momento dell'accertamento tecnico non possono essere introdotti tardivamente.
art. 1227 c.c.
La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del merito è inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta espressamente la questione o le voci di danno dedotte, ancorché le respinga con accertamento in fatto.
- Nel contratto di appalto, i vizi o difetti dell'opera già percepibili in un accertamento tecnico devono essere allegati e fatti valere tempestivamente nel giudizio di merito, nel rispetto delle preclusioni processuali.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente qualificata come violazione di legge, richieda una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La deduzione del danno da ritardo nel completamento dell'opera non può essere scrutinata in cassazione se la censura impone un riesame del merito e non individua un vero errore di diritto.
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