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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1283/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per più reati (tra cui tentato omicidio) pronunciata in primo grado. Il ricorrente deduceva (1) motivazione illogica e contraddittoria, perché la condanna per il tentato omicidio si fonderebbe su dichiarazioni contraddittorie e inattendibili del teste Cadeddu e su elementi indiziari non decisivi (telecamere non identificative, tracce "verosimilmente" ematiche ecc.), nonché su una valutazione erronea dell'alibi; (2) errata applicazione della legge penale nella qualificazione del fatto come tentato omicidio, con la contestazione che si sarebbe avuto al più un dolo eventuale e non il dolo alternativo/di omicidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (sulla presunta illogicità della motivazione): ha confermato che le dichiarazioni rese da Cadeddu nell'immediatezza dei fatti erano corroborate da riscontri esterni (posizione/orario indicati, filmati di telecamere, dichiarazioni di Schintu) e che la ritrattazione non annulla automaticamente il valore probatorio delle dichiarazioni precedenti. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la motivazione di merito non ha valutato complessivamente alcuni elementi (distanza ravvicinata, posizione sui gradini, comportamento successivo dell'imputato) insieme all'idoneità dell'azione a cagionare la morte; ne è derivata l'insufficiente ponderazione per stabilire il dolo di omicidio. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del capo d) (tentato omicidio) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto e sulla conseguente rideterminazione della pena; nel resto il ricorso è respinto e le altre statuizioni sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la trattazione dei motivi in Cassazione nei limiti indicati dall'impugnazione; qui richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso

  • Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 24/09/1976 (Spampinato)

    Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 24/09/1976, dep. 1977, Spampinato, Rv. 135248

    Principio secondo cui il giudice di merito può ritenere attendibili le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti se motivate e riscontrate da elementi esterni

  • Sez. 5, Sentenza n. 23618 del 11/04/2016 (Ganapini)

    Sez. 5, Sentenza n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915

    Indicazioni sui criteri per desumere il dolo di omicidio da elementi della condotta (comportamento antecedente e susseguente, mezzo usato, parti del corpo colpite, reiterazione)

  • Sez. 1, Sentenza n. 30466 del 07/07/2011 (Miletta)

    Sez. 1, Sentenza n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014

    La sussistenza del dolo nel tentato omicidio può essere desunta dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa; la valutazione deve essere complessiva

  • Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018 (Comelli)

    Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012

    Richiama il ruolo determinante dell'idoneità dell'azione a produrre il risultato come elemento per il giudizio sul dolo

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto mantengono forte valore probatorio se trovano riscontri oggettivi esterni (luogo, ora, filmati, testimonianze di terzi) e la ritrattazione successiva non le annulla automaticamente; il giudice deve motivare in modo logico e congruo perché mantiene la loro attendibilità.
  • La ritrattazione di un teste può non compromettere il valore delle dichiarazioni precedenti se il giudice dimostra la plausibilità della versione immediata e indica elementi che spiegano la ritrattazione (paura, condizionamenti ecc.).
  • La prova di alibi basata su dichiarazioni di conoscenti deve essere corroborata da riscontri esterni o da motivazioni plausibili che giustifichino la precisione delle indicazioni temporali; senza ciò la precisione temporale ripetuta può essere ritenuta non credibile.
  • Per qualificare come tentato omicidio è necessario non soltanto l'idoneità astratta dell'azione a cagionare la morte, ma una valutazione complessiva che consideri anche il comportamento antecedente e successivo, distanza, punti colpiti, reiterazione e altri elementi sintomatici della volontà omicida; la mancanza di tale valutazione può portare a annullamento e rinvio.
  • Nel valutare se sussiste dolo eventuale o dolo diretto/alternativo è cruciale l'interpretazione dei 'dati della condotta' alla luce delle comuni regole di esperienza: il mero mirare alle gambe non esclude il dolo di omicidio se dall'insieme emergono elementi che indicano consapevolezza della concreta probabilità di morte.

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