Cassazione Penale, Ordinanza n. 19699/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo, articolato in più censure, deduceva l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La difesa sosteneva che il termine prescrizionale fosse maturato e che ciò dovesse essere rilevato in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Ha inoltre ricostruito il termine massimo di prescrizione in anni dodici e mesi sei decorrenti dal 19 febbraio 2013, con sospensione di 145 giorni per astensione del difensore dal 26/05/2016 al 18/10/2016, individuando la maturazione della prescrizione al 12 gennaio 2026. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. n. 267 del 1942
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per bancarotta fraudolenta.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
È richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare il termine massimo applicabile al reato e sommare i periodi di sospensione maturati nel processo.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se il termine non era ancora maturato alla data della decisione impugnata e matura solo in epoca successiva, non rilevabile in presenza di inammissibilità del ricorso.
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