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Sentenza

Sentenza n. 3334/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto del 02.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltratata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dalla Sig.ra Cosi, è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non le è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.” Delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4 e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202508263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto della rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, unitamente agli atti connessi relativi alle modalità di rinuncia e all’accesso ai percorsi INDIRE

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2 luglio 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ritenuto impossibile presentare la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, poiché l’istanza era stata chiusa con provvedimento di rigetto anteriormente al 1° giugno 2024. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorrente, le FAQ pubblicate sul sito ministeriale, il provvedimento informatico attestante l’impossibilità di effettuare la rinuncia, il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 sui percorsi INDIRE e l’avviso ministeriale del 4 giugno 2025, nella parte in cui prevedeva la formalizzazione della rinuncia esclusivamente tramite la piattaforma SIDI e non anche tramite PEC. La ricorrente ha chiesto anche tutela cautelare, l’accertamento del diritto di essere ammessa ai percorsi INDIRE e la condanna delle amministrazioni all’adozione delle misure necessarie. Il testo della sentenza non riporta l’esame dei singoli motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che, dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare nella camera di consiglio del 27 agosto 2025, la ricorrente aveva conseguito il 19 dicembre 2025 il certificato INDIRE per triennalisti previsto dall’art. 6 del d.l. n. 71/2024. Tale sopravvenienza ha eliminato l’interesse concreto e attuale alla decisione sulle impugnazioni e sulle domande connesse. Il giudizio è stato quindi definito senza esame nel merito della legittimità degli atti ministeriali. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore esplicitazione della relativa applicazione.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    È indicato nell’oggetto della controversia quale base normativa dei percorsi di specializzazione INDIRE e della disciplina della rinuncia alle istanze di riconoscimento.

  • art. 6 d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    È richiamato per identificare il certificato INDIRE per triennalisti conseguito dalla ricorrente, evento che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    Disciplina i percorsi INDIRE e, secondo l’oggetto del ricorso, le modalità di rinuncia all’istanza di riconoscimento.

Massime di principio

  • La sopravvenuta acquisizione del titolo o del risultato amministrativo perseguito dal ricorrente elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione degli atti che ne impedivano l’ottenimento e comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati né le domande connesse, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o necessario per la definizione di ulteriori pretese.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta una particolare complessità o peculiarità, anche se il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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