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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 0032259 del 29.1.2025 reso dall’Alma Mater Studiorum – Area del Personale con la quale “si chiede di motivare, al fine di consentire gli Uffici di effettuare il controllo di regolarità formale sugli atti della procedura, gli elementi in base ai quali, a fronte di una valutazione positiva, la Commissione ha proceduto a dichiarare “non idoneo” uno dei candidati”; - del decreto rettorale n. 293/2025 prot. 0061915 del 26.2.2025 avente ad oggetto la non approvazione degli atti della Procedura selettiva bandita per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – QUVI – Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Gruppo Scientifico Disciplinare: 12/GIUR-06 – Diritto Amministrativo e Pubblico, SSD: GIUR-06/A - Diritto Amministrativo e Pubblico». Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D'Onofrio Paco il 7 maggio 2025: - per l’annullamento del decreto rettorale n. 293/2025 prot. 0061915 del 26.2.2025 avente ad oggetto la non approvazione degli atti della Procedura selettiva bandita per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – QUVI – Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Gruppo Scientifico Disciplinare: 12/GIUR-06 – Diritto Amministrativo e Pubblico, SSD: GIUR- 06/A - Diritto Amministrativo e Pubblico; di ogni altro atto, presupposto, conseguente, correlato o connesso, ancorché non conosciuto o comunicato; Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto da Piperata Giuseppe, notificato e depositato il 22 luglio 2025: - del decreto rettorale n. 1059/2025 di nomina della Commissione giudicatrice in nuova composizione, emanato in data 11 luglio 2025 (prot. n. 0222143), relativo alla medesima procedura (rif. O18C1II2024/1919/R23); - di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi e, in particolare: - della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – QUVI, assunta in data 30 maggio 2025, prot. n. 163986 del 30/05/2025, con cui è stato designato il Prof. Sergio Perongini dell’Università di Salerno come componente della nuova Commissione giudicatrice della procedura selettiva bandita con D.R. n. 1464 del 4/09/2024, per la copertura di un posto di Professore di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, L. 240/2010 - GIUR-06/A – Diritto amministrativo e pubblico.

Giustizia amministrativa202500438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota istruttoria e decreto rettorale di non approvazione degli atti di una procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia, nonché, con motivi aggiunti, la nuova nomina della commissione giudicatrice

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente principale ha impugnato la nota con cui l'Università chiedeva alla commissione di motivare la dichiarazione di non idoneità di un candidato nonostante una valutazione positiva, nonché il decreto rettorale con cui erano stati non approvati gli atti della procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia in diritto amministrativo e pubblico. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto di nomina della commissione giudicatrice in nuova composizione e gli atti presupposti, inclusa la designazione di un componente da parte del Consiglio di dipartimento. Il candidato controinteressato ha proposto ricorso incidentale, condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale, chiedendo l'annullamento del decreto rettorale nella parte in cui non lo aveva inserito nella rosa degli idonei.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale e i motivi aggiunti, poiché il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo il trasferimento dall'Università IUAV di Venezia all'Università di Bologna, disposto con decreto rettorale adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per la medesima ragione: essendo stato proposto in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale e alla conseguente caducazione degli atti di non approvazione della procedura, è venuto meno il presupposto per il suo esame. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, l. 240/2010

    disponibilità di tutti i soggetti interessati allo scambio

    La disposizione è richiamata quale base del trasferimento del ricorrente dall'Università IUAV di Venezia all'Università di Bologna, evento che ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso di annullamento, anche quando la perdita di interesse sia dichiarata dalla parte ricorrente in ragione di un successivo provvedimento amministrativo favorevole o comunque satisfattivo della sua posizione.
  • Il venir meno dell'interesse al ricorso principale comporta l'improcedibilità del ricorso incidentale condizionato, quando l'esame di quest'ultimo presupponga l'accoglimento del ricorso principale e la conseguente caducazione degli atti impugnati.
  • In presenza di una vicenda processuale complessa e peculiare, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMobilità, trasferimenti e comandiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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