Cassazione Civile, Ordinanza n. 01480/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita immobiliare e da un preliminare di vendita, entrambi stipulati in data 21 settembre 2001. La venditrice agiva per ottenere la rescissione dei contratti per stato di pericolo, o in subordine per lesione, deducendo che l’accordo fosse stato concluso in condizioni inique a causa di pressioni e minacce, e chiedeva altresì il risarcimento dei danni; in via ulteriore domandava la risoluzione per grave inadempimento dell’acquirente, sostenendo il mancato pagamento del prezzo. Il Tribunale accoglieva la rescissione e liquidava un danno. In appello l’acquirente contestava i presupposti della rescissione, l’apprezzamento delle prove, il mancato esame di alcune testimonianze e la liquidazione equitativa del danno; la controparte resisteva e riproponeva la domanda di risoluzione e quella di nullità. In cassazione la venditrice ricorreva con otto motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello; violazione degli artt. 1447-1448 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per insussistenza dei presupposti della rescissione; violazione degli artt. 2045 e 2043 c.c. in relazione al risarcimento; violazione dell’art. 1453 c.c. per il rigetto della risoluzione per inadempimento; omesso esame di un fatto decisivo sul pagamento del prezzo; violazione degli artt. 1418-1421 c.c. per il rigetto della domanda di nullità; ulteriori censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull’ammissibilità dell’appello, affermando che l’atto di gravame era sufficientemente specifico. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla rescissione perché miravano a un riesame del merito e della valutazione delle testimonianze, attività riservate al giudice di merito; ha inoltre rilevato che mancava la prova dello stato di bisogno per la rescissione per lesione. Ha dichiarato inammissibile la censura sul risarcimento perché meramente consequenziale ai motivi precedenti. Quanto alla risoluzione per inadempimento, ha ritenuto corretta la decisione d’appello che aveva desunto il pagamento del prezzo dalle quietanze contenute negli atti negoziali, con valore confessorio, non superato da prova di errore o violenza. Ha infine giudicato inammissibile la censura sulla nullità, perché la deduzione era generica e non specificava i concreti vizi del contratto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Nel testo novellato, l’appello è ammissibile se contiene l’indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati e le relative ragioni di dissenso, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
art. 434 c.p.c.
Richiede, come l’art. 342 c.p.c., specificità delle censure, ma non forme rituali ulteriori rispetto alla chiara critica della sentenza impugnata.
art. 1447 c.c.
Per la rescissione per stato di pericolo occorre la prova che il contratto sia stato concluso per salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona, a condizioni inique.
art. 1448 c.c.
Per la rescissione per lesione è necessaria la prova dello stato di bisogno e dell’approfittamento dell’altra parte; nel caso concreto tale prova mancava del tutto.
art. 116 c.p.c.
La valutazione dell’attendibilità, sufficienza e concludenza delle prove è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
art. 2045 c.c.
La censura risarcitoria era prospettata come conseguenza della rescissione; venuto meno il presupposto della rescissione, è rimasta priva di fondamento.
art. 2043 c.c.
Richiamato insieme all’art. 2045 c.c. nella doglianza sul risarcimento; la Corte non affronta un autonomo profilo di responsabilità aquiliana, ritenendo assorbito il motivo.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento è esclusa quando dagli atti risulti il pagamento del prezzo con quietanza liberatoria.
art. 1418 c.c.
La nullità contrattuale non può essere dedotta in modo generico, ma deve essere specificata nei suoi presupposti concreti.
art. 1421 c.c.
Il rilievo officioso della nullità non esonera la parte dall’allegare con precisione il vizio invocato, quando la deduzione è affidata al ricorso.
art. 257, primo comma, c.p.c.
Richiamato nei motivi di appello per la richiesta di acquisizione di ulteriori testimonianze; non assume rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge su appello, rescissione, risoluzione e nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per le doglianze di nullità della sentenza e violazione processuale per motivazione apparente o per asserita inammissibilità dell’appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto decisivo effettivamente trascurato; qui la doglianza sul mancato pagamento è stata esclusa perché contrastata da quietanza liberatoria.
artt. 2732, 2733, 2735 c.c.
La quietanza liberatoria integra confessione stragiudiziale del pagamento, impugnabile solo provando errore di fatto o violenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità ex artt. 342 e 434 c.p.c., è sufficiente che l’impugnazione individui con chiarezza i capi contestati e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado; non sono richiesti formali schemi sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- La rescissione per stato di pericolo richiede la prova concreta di un pericolo attuale di danno grave alla persona e del nesso tra tale situazione e la conclusione del contratto a condizioni inique; la rescissione per lesione richiede, inoltre, la prova dello stato di bisogno e dell’approfittamento da parte dell’altro contraente.
- La valutazione di attendibilità, coerenza e concludenza delle testimonianze appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è specifica e non apparente.
- La quietanza liberatoria contenuta in un contratto ha valore di confessione stragiudiziale del pagamento e può essere superata solo mediante prova di errore di fatto o violenza, non con una mera contestazione della veridicità della dichiarazione.
- La domanda di nullità contrattuale deve essere dedotta in modo specifico, indicando i concreti vizi del contratto; il semplice richiamo astratto a norme imperative, frode alla legge, causa o motivo illecito non è sufficiente.
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