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Sentenza

Sentenza n. 3796/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione cautelare a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuata» la comunicazione dell'opzione precedentemente acquisite al prot.: 26031210113367680 per un importo di credito pari ad euro 16.620,50; b) nonché, per quanto possa occorrere, della Ricevuta di sospensione prodromica alla ricevuta di annullamento emessa in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202603073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ricevuta di annullamento, con conseguente scarto della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura relativa a un credito d'imposta, ricevuta di sospensione prodromica e, in parte qua, provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli antifrode

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito del controllo preventivo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, ha sospeso e poi considerato non effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, impedendo l'emersione e la circolazione del credito d'imposta. In via preliminare hanno sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, poiché lo scarto sarebbe un atto amministrativo preventivo e antifrode, incidente sulla modalità di fruizione del beneficio senza accertare l'an o il quantum dell'obbligazione tributaria; hanno inoltre rilevato che tale atto non sarebbe espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, per la mancata indicazione dei dati incoerenti e dello specifico profilo di rischio; violazione del contraddittorio procedimentale, per l'assenza di richieste di chiarimenti o documenti tra sospensione e scarto; difetto di istruttoria, per l'asserito ricorso a un controllo meramente automatizzato; violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis, per la mancata indicazione della concreta ipotesi di rischio riscontrata; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché la mancata conoscenza dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la tempestiva ripresentazione della comunicazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito, affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria. Lo scarto, pur non costituendo necessariamente un accertamento definitivo sull'esistenza dell'agevolazione e pur collocandosi nell'ambito di un controllo preventivo antifrode, incide direttamente sulle modalità di fruizione di un'agevolazione fiscale disciplinata dagli artt. 119, 121 e 122-bis del d.l. n. 34/2020. Nel caso concreto, l'effetto è particolarmente incisivo: essendo stato applicato lo sconto integrale in fattura senza pagamento mediante bonifico parlante, lo scarto non impedisce soltanto la cessione o la circolazione del credito, ma preclude in concreto anche la fruizione ordinaria della detrazione. L'atto è quindi riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, pur tassativo, deve essere interpretato per categorie, includendo atti atipici che producano effetti giuridici sostanzialmente riconducibili a quelli degli atti nominati. La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo non modificano la natura tributaria del rapporto. Neppure la contestuale impugnazione del provvedimento direttoriale generale sposta la giurisdizione, poiché sono stati impugnati anche gli atti individuali applicativi a contenuto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La controversia può essere riproposta davanti alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • art. 119 d.l. n. 34/2020

    Disciplina il Superbonus quale detrazione fiscale per interventi agevolati; costituisce la base sostanziale del beneficio fiscale.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020

    Consente, in alternativa alla detrazione diretta, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; la relativa comunicazione rende operativa la modalità alternativa di fruizione.

  • art. 122-bis d.l. n. 34/2020

    se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata

    Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere preventivamente le comunicazioni con profili di rischio e, se tali rischi sono confermati, di considerarle non effettuate; l'effetto incide direttamente sulla fruizione e circolazione del credito fiscale.

  • art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992

    diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

    La categoria degli atti impugnabili comprende anche atti atipici o diversamente denominati che producano effetti sostanzialmente riconducibili al diniego di un'agevolazione; lo scarto della comunicazione è stato ricondotto a tale categoria.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    La giurisdizione tributaria è esclusiva per materia e dipende dalla natura tributaria del rapporto, non dalla qualificazione della posizione soggettiva come diritto soggettivo o interesse legittimo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • La controversia relativa allo scarto, ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito rientra nella giurisdizione tributaria quando l'atto incide sulla fruizione di un'agevolazione fiscale e sulla circolazione del relativo credito.
  • La finalità preventiva e antifrode del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non trasforma in amministrativa la natura della controversia: il criterio decisivo per il riparto è la natura tributaria del rapporto nel quale il potere è esercitato.
  • L'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur tassativa, va riferita alle categorie sostanziali degli atti contemplati e comprende gli atti atipici che producano effetti giuridici riconducibili al diniego o alla revoca di un'agevolazione tributaria.
  • Lo scarto della comunicazione di opzione è sostanzialmente riconducibile al diniego di agevolazione quando rende inefficace l'opzione, impedisce l'emersione e la circolazione del credito e, in concreto, preclude anche la detrazione ordinaria.
  • La contestuale impugnazione di un atto generale o regolamentare presupposto non radica la giurisdizione amministrativa se sono impugnati anche gli atti individuali applicativi a contenuto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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