Sentenza n. 233/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto n.3 del 26 agosto 2025 con cui, esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2002, il Presidente del Consiglio Regionale del Molise ha nominato i nuovi membri dei Collegi dei Revisori dei Conti degli IACP di Campobasso e Isernia, oggi controinteressati; - del decreto n.4 del 19.9.2025 del Presidente del Consiglio Regionale con cui, stante la rinuncia all'incarico pervenuta dalla dott.ssa Fabia Onorato, veniva nominato, in sua sostituzione, il dott. Antonio Tomba, oggi controinteressato; - di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche dagli estremi sconosciuti, presupposto, conseguente e comunque connesso, che si dovesse ritenere lesivo della posizione degli odierni ricorrenti, ivi compresa la nota protocollo n. 4477, del 27.08.2025, con cui è stato dato avvio all'acquisizione della documentazione presupposta alla verifica dei requisiti in capo ai soggetti nominati giusta DPCR n. 3 del 26.08.2025. nonché Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 della Legge Regionale 13 maggio 2025, n. 3, pubblicata sul BURM n. 24 del 14 maggio 2025, con cui è stato modificato l'articolo 12 comma 2 della Legge Regionale 2 dicembre 2014, n. 21, previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti del Presidente del Consiglio Regionale del Molise n. 3 del 26 agosto 2025 e n. 4 del 19 settembre 2025, concernenti la nomina e la sostituzione dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti degli IACP di Campobasso e Isernia
Esito
Favorevole al ricorrente (revisori contabili uscenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già nominati nel 2013 membri dei Collegi dei Revisori dei Conti degli IACP di Campobasso e Isernia, hanno impugnato i decreti con cui il Presidente del Consiglio Regionale, esercitando il potere sostitutivo previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 16/2002, ha nominato nuovi revisori e ha successivamente sostituito una nominata dimissionaria. Hanno dedotto: incompetenza, violazione dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e sviamento; violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2002 per omessa pubblicazione dell'avviso pubblico volto a consentire la presentazione delle manifestazioni di disponibilità; violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e par condicio; carenza di istruttoria e di motivazione quanto agli elementi e alle professionalità valutati; omessa motivazione sulle ragioni di urgenza eventualmente poste a fondamento dell'omissione dell'avviso. In via subordinata hanno contestato la legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 3/2025, che aveva previsto la decadenza automatica dei precedenti revisori, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., chiedendo inoltre il risarcimento dei compensi non percepiti sino alla naturale scadenza dell'incarico. I controinteressati hanno eccepito l'improcedibilità per omessa impugnazione della delibera dell'Ufficio di Presidenza che aveva preso atto del possesso dei requisiti e l'inammissibilità per carenza di interesse. Il TAR ha inoltre esaminato l'eccezione degli IACP relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio gli IACP di Campobasso e Isernia, ritenendo che non fossero stati censurati atti o comportamenti loro direttamente ascrivibili. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità, poiché la delibera dell'Ufficio di Presidenza costituiva una mera presa d'atto non provvedimentale e non autonomamente impugnabile. Ha respinto anche l'eccezione di carenza di interesse, riconoscendo ai ricorrenti un interesse strumentale concreto alla partecipazione alla nuova procedura di nomina. Nel merito ha respinto il motivo sull'illegittimità del potere sostitutivo, rilevando che le nomine erano state inserite all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 4 agosto 2025 e che l'inerzia dell'organo collegiale risultava oggettivamente accertata; inoltre, l'assunto secondo cui il Presidente avrebbe causato l'inerzia è stato ritenuto generico e indimostrato. Ha invece accolto le censure relative all'omessa pubblicazione dell'avviso, al difetto di motivazione sulle ragioni dell'omissione e all'insufficiente motivazione della scelta dei nominati. Il potere sostitutivo non consente infatti di derogare agli obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dall'art. 3 della legge regionale n. 16/2002, né l'atto di nomina può omettere ogni indicazione sulle esperienze professionali e politico-amministrative concretamente valutate. Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 3/2025, osservando che la norma mirava a evitare il protrarsi sine die degli organi di revisione degli IACP disciolti e non contrastava con ragionevolezza, buon andamento o rotazione degli incarichi; non sussiste inoltre una generale garanzia di inamovibilità dei revisori contabili. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la perdita dei compensi derivava dalla decadenza disposta dalla legge regionale, la cui incostituzionalità è stata esclusa, e non dai decreti annullati. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento dei decreti impugnati e rigetto della domanda risarcitoria; spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l.r. Molise n. 16/2002
Al fine di dare adeguata pubblicità alle nomine ed alle designazioni di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone, almeno trenta giorni prima che ad esse si provveda, un avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenente l'elenco delle nomine e delle designazioni medesime.
L'obbligo di pubblicazione dell'avviso e le connesse garanzie di pubblicità, trasparenza e partecipazione si applicano anche quando la nomina è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale in via sostitutiva.
art. 6, commi 2 e 3, l.r. Molise n. 16/2002
Nei casi in cui il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al suo Presidente, il quale deve comunque esercitarla entro il termine medesimo.
Il potere sostitutivo del Presidente può essere esercitato in presenza dell'inerzia del Consiglio regionale, ma conserva il medesimo perimetro sostanziale e procedimentale della competenza sostituita e non elimina gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge.
art. 1, comma 3, l.r. Molise n. 16/2002
Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge vengano effettuate tenendo conto delle relative esperienze professionali e politico amministrative dei soggetti interessati.
La scelta discrezionale dei nominati deve dare conto, nella motivazione, delle esperienze professionali e politico-amministrative valutate, senza che sia però necessaria una comparazione analitica propria di una procedura concorsuale.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione impone che l'atto di nomina esponga le ragioni della scelta e consenta di verificare la ragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
art. 14, comma 1, l.r. Molise n. 3/2025
La previsione della decadenza automatica dei membri dei Collegi dei Revisori degli IACP disciolti non è stata ritenuta manifestamente irragionevole né lesiva degli artt. 3 e 97 Cost., essendo diretta a impedire la protrazione indefinita degli organi di controllo e coerente con la rotazione degli incarichi.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento sorreggono sia l'obbligo di pubblicità della procedura di nomina sia quello di motivazione della scelta dei nominati.
art. 73 c.p.a.
Le eccezioni e difese formulate nelle memorie di replica sono state esaminate dal giudice nel rispetto del contraddittorio processuale.
Massime di principio
- L'esercizio di un potere sostitutivo non esonera l'amministrazione sostituente dal rispetto delle forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione previste dalla disciplina ordinaria per l'esercizio della competenza sostituita, salvo una deroga espressa dalla legge.
- Quando la legge impone la pubblicazione di un avviso almeno entro un determinato termine prima della nomina, la sua omissione non può essere giustificata genericamente con l'urgenza o con l'esercizio del potere sostitutivo, in assenza di una specifica previsione derogatoria.
- Anche le nomine caratterizzate da ampia discrezionalità o da profili fiduciari sono soggette all'obbligo di motivazione e al sindacato giurisdizionale, per evitare che la scelta trasmodi nell'arbitrio.
- L'atto di nomina non deve necessariamente contenere una comparazione analitica tra tutti i candidati come in un concorso, ma deve indicare gli elementi di competenza, esperienza e professionalità concretamente valutati in relazione alla finalità dell'incarico.
- La previsione legislativa della decadenza automatica di componenti di un organo di revisione di enti già disciolti non è manifestamente irragionevole quando sia diretta a impedire la durata indefinita dell'organo e non sussista una garanzia generale di inamovibilità dei revisori.
- La graduazione dei motivi operata dalla parte vincola l'ordine di esame del giudice: una volta accolti i motivi principali, quelli espressamente subordinati possono essere assorbiti, salvo che il loro esame sia necessario per decidere domande autonome, come quella risarcitoria.
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