Sentenza del 03/05/2019 n. 11654 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere ritenuto valido l'avviso di accertamento nonostante l'asserita indeterminatezza del soggetto destinatario, dovuta alla mancata indicazione nella ragione sociale del tipo societario. Con il secondo motivo hanno denunciato omessa o insufficiente motivazione in merito alla convocazione della società e dei soci in contraddittorio sui risultati dello studio di settore, sostenendo che la convocazione sarebbe avvenuta in un giorno festivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché i ricorrenti non hanno indicato la specifica norma violata né fornito argomentazioni giuridiche idonee a dimostrare l'illegittimità della decisione regionale; inoltre, la costituzione in giudizio della società ha comunque sanato eventuali vizi della notifica. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il sabato non è giorno festivo e, in ogni caso, la contribuente non si era presentata all'invito dell'Ufficio. La Corte ha disposto il pagamento del doppio contributo unificato e non ha liquidato le spese, poiché l'Agenzia delle Entrate si era costituita solo per la discussione orale.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il vizio deve essere dedotto indicando puntualmente la norma asseritamente violata e spiegando specificamente perché la decisione impugnata contrasti con essa.
Art. 13-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 828/2007 e Cass. ord. n. 635/2015
Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se si limita a richiamare genericamente la violazione senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza e con la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve indicare sia la norma violata sia le ragioni giuridiche concrete per cui la sentenza sarebbe incompatibile con quella norma; le contestazioni generiche sono inammissibili.
- Un eventuale vizio formale dell'atto o della notifica può risultare sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario, quando questa dimostri il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- La contestazione di un errore sulla data di convocazione deve essere supportata da una concreta dimostrazione dell'errore e delle sue conseguenze; il semplice riferimento a una convocazione di sabato non è sufficiente, poiché il sabato non è normalmente giorno festivo.
- Le questioni relative alla corrispondenza, al rinvio della convocazione e alla mancata partecipazione del contribuente sono normalmente valutazioni di fatto e non possono essere rimesse alla Corte di cassazione come se fossero questioni di diritto.
- La mancata partecipazione al contraddittorio con l'Amministrazione può indebolire la contestazione successiva, soprattutto quando il contribuente non dimostri di essere stato concretamente impedito o di avere tempestivamente concordato un rinvio.
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