Sentenza del 27/01/2023 n. 2594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società impugnavano avvisi di pagamento e cartella relativa al contributo regionale preteso dal Comune di Carrara per l'estrazione di materiali di cava, in base alla L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78, art. 15, comma 3. Sostenevano che il contributo avesse natura tributaria e quindi che la controversia rientrasse nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
La decisione
Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano dichiarato la loro incompetenza ritenendo il contributo non di natura tributaria. In Cassazione le ricorrenti hanno poi depositato rinuncia al ricorso (21/12/2022) con accettazione da parte del Comune; la Procura Generale ha chiesto l'estinzione del giudizio. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha compensato integralmente le spese di giudizio e ha precisato che la rinuncia non comporta il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78, art. 15, comma 3
Norma che disciplina il contributo regionale per l'estrazione di materiali di cava; la sua applicazione è al centro della controversia ma la giurisdizione sulla sua impugnazione dipende dalla qualificazione della misura come tributo o contributo amministrativo
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Definisce la materia di giurisdizione delle commissioni tributarie; le ricorrenti invocavano tale norma per sostenere la natura tributaria del contributo, mentre le commissioni hanno ritenuto la controversia estranea alla loro giurisdizione
Codice di procedura civile, art. 391
Prevede l'estinzione del processo per rinuncia o conciliazione, disposizione applicata dalla Corte per dichiarare estinto il giudizio dopo la rinuncia delle ricorrenti
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato in casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la Corte conferma che tale misura non si estende alla rinuncia al ricorso
Massime di principio
- Se la controversia riguarda un contributo locale/regionale per attività amministrative (es. estrazione cava), occorre prima qualificare la misura come tributo o come contributo amministrativo: tale qualificazione determina la giurisdizione (commissioni tributarie vs giudice ordinario).
- La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta, di regola, l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; non si pronuncia sul merito della qualificazione della pretesa.
- La rinuncia non attiva automaticamente sanzioni procedurali quali il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità: la norma che prevede il raddoppio ha natura sanzionatoria ed è limitata ai casi tipici indicati (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
- Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate quando le parti hanno tenuto un comportamento conciliativo o la controversia si estingue per rinuncia/accordo, anche in prossimità dell'udienza.
- Per evitare incertezze procedurali, chi contesta avvisi di pagamento amministrativi dovrebbe documentare con cura la natura tributaria della prelievo (elementi normativi e sostanziali) già nei gradi di merito, poiché la mancata dimostrazione può portare alla declaratoria di incompetenza delle commissioni tributarie.
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