Cassazione Civile, Ordinanza n. 11028/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di gestione patrimoniale e da successive informative/condizioni contrattuali che, secondo il cliente, obbligavano l'intermediario a corrispondere rendimenti predeterminati su somme investite tramite un promotore finanziario. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda degli altri familiari per difetto di legittimazione e aveva condannato la società al risarcimento dei danni in favore dell'investitore principale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto undici motivi: ha contestato l'esistenza del contratto con la ricorrente e la riconducibilità del rapporto a un'altra società; ha dedotto l'erronea declaratoria di difetto di interesse a impugnare la statuizione sulla legittimazione degli altri attori; ha invocato l'inadempimento dell'investitore, l'ultrapetizione e l'erronea qualificazione delle operazioni di disinvestimento e delle informative; ha censurato l'affermazione di un'apparenza colposa nella rappresentanza; ha dedotto motivazione apparente e nullità del mandato fiduciario; ha contestato il decorso della prescrizione; ha lamentato la mancata considerazione della sostituzione tra mandato del 2000 e informative del 2001; ha infine dedotto omessa pronuncia sulla capacità testimoniale di un teste. Nel complesso, i motivi tendevano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi, rilevando in più punti che le censure miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto e apprezzamenti probatori riservati al giudice di merito, oppure introducevano questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito e quindi non scrutinabili in cassazione. È stata confermata la condanna della società al risarcimento dei danni in favore dell'investitore e la soccombenza della ricorrente ha comportato anche la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad impugnare richiede la soccombenza sulla statuizione censurata
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate fuori dai poteri officiosi
art. 116 c.p.c.
la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarle secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale
art. 216 c.p.c.
richiamato in tema di falsità delle sottoscrizioni e mancato ingresso alla verificazione
art. 2697 c.c.
richiamato come parametro sull'onere probatorio
art. 2702 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata e alla contestazione di falsità
art. 1460 c.c.
invocato in tema di eccezione di inadempimento, ma la Corte rileva che presuppone un inadempimento dell'altra parte risultante dagli accertamenti di merito
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta generica o non confrontata con la ratio decidendi
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per vizio di motivazione apparente
art. 1418 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità del mandato fiduciario
art. 1421 c.c.
richiamato in relazione al potere-dovere di rilevare la nullità
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito della motivazione
art. 1218 c.c.
richiamato quale norma sulla responsabilità per inadempimento contrattuale
art. 1219 c.c.
richiamato insieme alle altre norme sull'inadempimento e la mora
art. 1227 c.c.
richiamato per la riduzione del risarcimento in caso di concorso colposo del creditore
art. 1228 c.c.
richiamato in tema di responsabilità per fatto degli ausiliari
art. 1282 c.c.
richiamato in tema di interessi e decorrenza
art. 1283 c.c.
richiamato in tema di anatocismo/capitalizzazione degli interessi
art. 1321 c.c.
richiamato per la nozione di contratto e l'esistenza del rapporto dedotto
art. 1325 c.c.
richiamato per i requisiti del contratto
art. 1326 c.c.
richiamato per la conclusione del contratto
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione del contratto e delle informative
art. 1363 c.c.
richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole
art. 1365 c.c.
richiamato per la conservazione degli effetti del contratto
art. 1372 c.c.
richiamato per l'efficacia vincolante del contratto tra le parti
art. 1375 c.c.
richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione del rapporto
art. 1398 c.c.
richiamato in tema di rappresentanza senza potere e apparenza colposa
art. 246 c.p.c.
richiamato sulla capacità a testimoniare
art. 2935 c.c.
richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento della possibilità di far valere il diritto
art. 2943 c.c.
richiamato sulla interruzione della prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato quale termine prescrizionale ordinario
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13
richiamato nel dispositivo finale per gli oneri conseguenti alla soccombenza
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alle prove un valore difforme dalla regola legale di valutazione; non basta contestare il peso probatorio assegnato agli elementi di causa.
- L'eccezione di inadempimento presuppone che l'inadempimento della controparte risulti dall'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito; se tale presupposto è escluso, la censura è inammissibile.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che la parte dimostri di averle già dedotte nel giudizio di merito.
- La declaratoria di carenza di legittimazione o di difetto di interesse a impugnare va valutata alla luce della soccombenza sulla statuizione impugnata; chi è totalmente vittorioso su un capo non ha interesse a censurarlo.
- Nel risarcimento da inadempimento contrattuale il danno da svalutazione monetaria è una componente accessoria e compensativa del credito risarcitorio: il giudice può riconoscerla anche in assenza di domanda espressa, senza incorrere in ultrapetizione.
- La prescrizione del diritto risarcitorio decorre dal momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile dal danneggiato; l'accertamento di tale momento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Le censure sulla validità del contratto, sull'interpretazione delle informative e sulla titolarità del rapporto devono confrontarsi con la ratio decidendi concreta della sentenza impugnata, altrimenti risultano prive di decisività.
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