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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11028/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di gestione patrimoniale e da successive informative/condizioni contrattuali che, secondo il cliente, obbligavano l'intermediario a corrispondere rendimenti predeterminati su somme investite tramite un promotore finanziario. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda degli altri familiari per difetto di legittimazione e aveva condannato la società al risarcimento dei danni in favore dell'investitore principale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto undici motivi: ha contestato l'esistenza del contratto con la ricorrente e la riconducibilità del rapporto a un'altra società; ha dedotto l'erronea declaratoria di difetto di interesse a impugnare la statuizione sulla legittimazione degli altri attori; ha invocato l'inadempimento dell'investitore, l'ultrapetizione e l'erronea qualificazione delle operazioni di disinvestimento e delle informative; ha censurato l'affermazione di un'apparenza colposa nella rappresentanza; ha dedotto motivazione apparente e nullità del mandato fiduciario; ha contestato il decorso della prescrizione; ha lamentato la mancata considerazione della sostituzione tra mandato del 2000 e informative del 2001; ha infine dedotto omessa pronuncia sulla capacità testimoniale di un teste. Nel complesso, i motivi tendevano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi, rilevando in più punti che le censure miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto e apprezzamenti probatori riservati al giudice di merito, oppure introducevano questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito e quindi non scrutinabili in cassazione. È stata confermata la condanna della società al risarcimento dei danni in favore dell'investitore e la soccombenza della ricorrente ha comportato anche la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad impugnare richiede la soccombenza sulla statuizione censurata

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate fuori dai poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarle secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in tema di falsità delle sottoscrizioni e mancato ingresso alla verificazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro sull'onere probatorio

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata e alla contestazione di falsità

  • art. 1460 c.c.

    invocato in tema di eccezione di inadempimento, ma la Corte rileva che presuppone un inadempimento dell'altra parte risultante dagli accertamenti di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta generica o non confrontata con la ratio decidendi

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per vizio di motivazione apparente

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità del mandato fiduciario

  • art. 1421 c.c.

    richiamato in relazione al potere-dovere di rilevare la nullità

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito della motivazione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale norma sulla responsabilità per inadempimento contrattuale

  • art. 1219 c.c.

    richiamato insieme alle altre norme sull'inadempimento e la mora

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per la riduzione del risarcimento in caso di concorso colposo del creditore

  • art. 1228 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità per fatto degli ausiliari

  • art. 1282 c.c.

    richiamato in tema di interessi e decorrenza

  • art. 1283 c.c.

    richiamato in tema di anatocismo/capitalizzazione degli interessi

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per la nozione di contratto e l'esistenza del rapporto dedotto

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per i requisiti del contratto

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per la conclusione del contratto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto e delle informative

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole

  • art. 1365 c.c.

    richiamato per la conservazione degli effetti del contratto

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per l'efficacia vincolante del contratto tra le parti

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1398 c.c.

    richiamato in tema di rappresentanza senza potere e apparenza colposa

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato sulla capacità a testimoniare

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento della possibilità di far valere il diritto

  • art. 2943 c.c.

    richiamato sulla interruzione della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato quale termine prescrizionale ordinario

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13

    richiamato nel dispositivo finale per gli oneri conseguenti alla soccombenza

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alle prove un valore difforme dalla regola legale di valutazione; non basta contestare il peso probatorio assegnato agli elementi di causa.
  • L'eccezione di inadempimento presuppone che l'inadempimento della controparte risulti dall'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito; se tale presupposto è escluso, la censura è inammissibile.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che la parte dimostri di averle già dedotte nel giudizio di merito.
  • La declaratoria di carenza di legittimazione o di difetto di interesse a impugnare va valutata alla luce della soccombenza sulla statuizione impugnata; chi è totalmente vittorioso su un capo non ha interesse a censurarlo.
  • Nel risarcimento da inadempimento contrattuale il danno da svalutazione monetaria è una componente accessoria e compensativa del credito risarcitorio: il giudice può riconoscerla anche in assenza di domanda espressa, senza incorrere in ultrapetizione.
  • La prescrizione del diritto risarcitorio decorre dal momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile dal danneggiato; l'accertamento di tale momento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Le censure sulla validità del contratto, sull'interpretazione delle informative e sulla titolarità del rapporto devono confrontarsi con la ratio decidendi concreta della sentenza impugnata, altrimenti risultano prive di decisività.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalitàPrescrizione

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