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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17143/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto aggravato, contestato come sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete. Il ricorso articolava tre doglianze: primo, vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in tentativo ex art. 56 c.p.; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.; terzo, omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha però rilevato che i motivi erano in parte nuovi rispetto al ricorso principale, in parte meramente reiterativi di deduzioni già disattese in appello e comunque aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile perché nuovo e comunque non confrontato con la motivazione sulla consumazione del delitto; ha giudicato il secondo motivo non specifico, poiché riproponeva censure già esaminate e correttamente respinte in appello sulle aggravanti del furto di energia elettrica; ha ritenuto infondato o comunque non deducibile il terzo motivo sulla particolare tenuità del fatto, già motivatamente esclusa dalla Corte territoriale per la cornice edittale del furto pluriaggravato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma di concorso di persone nel reato nella contestazione originaria confermata in sentenza

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto, ritenuta integrata nella sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo

  • art. 625 c.p.

    aggravanti del furto ritenute sussistenti; in particolare, il n. 7 per il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio e il n. 2 per la violenza sulle cose

  • art. 99, comma 2, n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante della recidiva nella contestazione originaria

  • art. 56 c.p.

    invocato dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto in tentativo, ma la Corte ha escluso la deduzione in sede di legittimità e ha richiamato la consumazione del reato

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    ritenuto configurabile nel furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete esterna, perché l'energia è sottratta alla sua destinazione a pubblico servizio

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    ritenuto integrato il profilo della violenza sulle cose in caso di utilizzo consapevole dell'allaccio abusivo predisposto da terzi

  • art. 131-bis c.p.

    ritenuto non applicabile in ragione della cornice edittale del furto pluriaggravato, sia prima sia dopo la riforma Cartabia

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete, l'aggravante relativa alle cose destinate a pubblico servizio è configurabile anche indipendentemente da un concreto nocumento ad altri utenti, poiché rileva la sottrazione dell'energia alla sua destinazione finale di pubblico servizio.
  • Ai fini dell'aggravante della violenza sulle cose, risponde anche chi utilizzi consapevolmente un allaccio abusivo realizzato da terzi; non assume rilievo decisivo chi abbia materialmente predisposto la manomissione, ma l'uso cosciente del sistema illecito.
  • In cassazione non sono deducibili motivi nuovi che non siano funzionalmente connessi ai capi e punti investiti dall'impugnazione principale; sono altresì inammissibili le censure che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre deduzioni già formulate in appello e puntualmente disattese è aspecifico e non assolve alla funzione di critica argomentata richiesta in sede di legittimità.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la cornice edittale del reato contestato, nella sua qualificazione aggravata, supera i limiti normativi richiesti per il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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