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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32176/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un condominio. Il Tribunale, in appello, aveva riformato la sentenza non definitiva del Giudice di pace e dichiarato l'inesistenza dell'atto di citazione in opposizione, ritenendo decisiva la mancanza della sottoscrizione del difensore in calce all'atto introduttivo. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 125 e 156 c.p.c. e, in secondo luogo, la violazione dell'art. 83 c.p.c., sostenendo che non poteva essere dichiarata l'inesistenza dell'atto poiché la provenienza dello stesso dal difensore risultava comunque desumibile dalla sottoscrizione apposta dal medesimo per certificare l'autenticità della procura alle liti rilasciata in calce all'atto. La resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito telematico dell'originale informatico e l'inammissibilità per asserita carenza di procura speciale, eccezioni respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della resistente, ha ritenuto manifestamente fondati i due motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata. Ha quindi rinviato la causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che non ricorre l'inesistenza dell'atto introduttivo quando la sottoscrizione del difensore, pur mancante in calce all'atto, sia comunque desumibile da altri elementi dell'atto stesso, come la firma apposta per autenticare la procura alle liti.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato nel contesto del deposito del ricorso per cassazione e dell'originale informatico dell'atto notificato

  • d.m. 22/2021

    richiamato per il deposito telematico dei ricorsi in Cassazione, qualificato come facoltativo nel giudizio di legittimità

  • art. 221, comma 5, d.l. 34/2020

    letto in combinato disposto con la disciplina sul deposito telematico e sulle copie analogiche dell'atto notificato

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

    "qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis"

    consente, quando il deposito telematico non sia possibile, l'estrazione e il deposito di copia analogica del messaggio PEC, dei suoi allegati e delle ricevute, con attestazione di conformità

  • art. 125 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inesistenza dell'atto introduttivo

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la mancanza formale non comportasse l'inesistenza dell'atto

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato in tema di procura alle liti e sottoscrizione del difensore

  • art. 365 c.p.c.

    ritenuto rispettato perché la procura era specificamente conferita per il giudizio di cassazione

  • art. 3-bis, L. 53/1994

    richiamato come norma di riferimento per le notifiche a mezzo PEC

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito telematico non assume, di per sé, carattere obbligatorio quando la disciplina processuale applicabile lo prevede come facoltà; in tal caso è sufficiente il deposito di copia analogica dell'atto notificato e delle ricevute PEC, purché correttamente attestata conforme.
  • La procura alle liti è valida per il giudizio di legittimità quando sia espressamente conferita per il ricorso in cassazione avverso una determinata decisione, senza che siano necessarie formule ulteriori non imposte dalla legge.
  • L'inesistenza dell'atto processuale per difetto di sottoscrizione ricorre solo in caso di totale mancanza di sottoscrizione; se la firma del difensore è comunque desumibile da elementi interni all'atto, come l'autenticazione della procura apposta in calce o a margine, l'atto non è inesistente.
  • Ai fini della validità dell'atto introduttivo, la sottoscrizione del difensore che autentica la procura può assumere anche funzione di sottoscrizione della domanda, quando dal contesto dell'atto risulti inequivocabilmente la paternità del contenuto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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