Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17450/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva ottenuto, con precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale, la condanna dell'Ufficio al rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2006, oltre interessi. In sede di ottemperanza lamentava che l'Amministrazione avesse corrisposto il capitale e gli interessi solo dal 5 dicembre 2013, omettendo di pagare gli interessi maturati tra il 6 aprile 2008 e il 5 dicembre 2013, per un importo indicato in ricorso. La Commissione adita aveva rigettato la domanda ritenendo che, nel periodo tra la prima istanza di rimborso (2007) e la successiva (2013), la società non avesse adempiuto alla richiesta dell'Ufficio di produrre documentazione contabile necessaria alla verifica del diritto al rimborso. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con tre motivi, la violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice dell'ottemperanza compiuto accertamenti preclusi o esaminato una domanda autonoma, la violazione dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1973 per avere escluso la maturazione degli interessi nel periodo intermedio, e la violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere ritenuto non dovuti gli interessi durante la sospensione dell'erogazione del rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice dell'ottemperanza si era limitato ad accertare il contenuto dell'obbligo risultante dalla sentenza da eseguire, senza introdurre nuovi obblighi o esaminare nuove domande; ha inoltre rilevato un difetto di specificità e localizzazione della censura, poiché sarebbe stato necessario trascrivere o produrre l'istanza di rimborso. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché la decisione di merito si era basata esclusivamente sul contenuto letterale della sentenza da ottemperare, che faceva decorrere gli interessi solo dalla domanda del 5 dicembre 2013, essendo la ripresentazione dell'istanza conseguenza della precedente sospensione legata a pendenze tributarie. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso e ha condannato la società alle spese, dando atto anche dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel giudizio di ottemperanza il giudice deve limitarsi a dare esecuzione al decisum, senza trasformare il procedimento in un nuovo giudizio su domande autonome o su questioni estranee al titolo da eseguire

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità processuale deve essere specifica e riferita puntualmente agli atti rilevanti

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1973

    la società lo invocava per sostenere la debenza degli interessi sul rimborso IVA nel periodo intermedio; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della decisione di ottemperanza

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta in modo pertinente rispetto alla reale ratio decidendi della decisione impugnata

  • art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997

    la società lo invocava per contestare la sospensione dell'erogazione del rimborso e il mancato riconoscimento degli interessi; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la motivazione effettiva della sentenza impugnata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve interpretare ed eseguire il titolo giudiziale, potendo accertare il contenuto dell'obbligo da eseguire ma non introdurre nuovi obblighi né decidere domande autonome estranee alla sentenza da ottemperare.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata: se il giudice di merito fonda la propria pronuncia esclusivamente sul tenore letterale del titolo da eseguire, le censure che presuppongono una diversa ricostruzione fattuale o giuridica risultano inammissibili.
  • Le doglianze che investono il vizio processuale o la violazione di legge devono essere specifiche e autosufficienti, con precisa localizzazione degli atti rilevanti quando il motivo dipende dal loro contenuto.
  • In sede di esecuzione del titolo, gli interessi e gli accessori devono essere riconosciuti nei limiti in cui risultino effettivamente dovuti secondo il contenuto della decisione da eseguire; non possono essere estesi oltre quanto il titolo consente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.