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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06809/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano dell'11/07/2025 che aveva rigettato il reclamo del DAP e aveva confermato la pronuncia del Magistrato di sorveglianza che aveva concesso al detenuto Palomba la disponibilità del fornelletto a gas, del pentolame e accessori per l'intera giornata, anziché limitarne l'uso a fasce orarie previste dalla disciplina interna. Il Ministero ha dedotto errata applicazione degli artt. indicati dell'Ordinamento penitenziario e della circolare ministeriale, lamentando che le fasce orarie costituiscono una regolazione delle modalità di esercizio del diritto (con finalità organizzative e di sicurezza) e non una discriminazione: secondo l'Amministrazione i giudici di sorveglianza si erano sostituiti all'Amministrazione penitenziaria nell'esercizio della sua potestà organizzativa senza limitarsi a verificare la ragionevolezza delle scelte.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio le ordinanze impugnate. Ha affermato il principio secondo cui le disposizioni regolamentari degli istituti che predeterminano fasce orarie per la cottura dei cibi sono legittime quando incidono soltanto sulle modalità di esercizio del diritto e non ne neghino l'esistenza. Differenziazioni di disciplina fra detenuti sottoposti a regimi diversi (es. 41-bis vs detenuti comuni) sono ammesse se fondate su concrete, motivate esigenze logistiche, tecniche o organizzative (es. diversa partecipazione ad attività trattamentali, collocazione in camere singole, necessità di contemperare carenze di organico e di controllo). I giudici di merito hanno invece ecceduto il loro sindacato sostituendosi alla valutazione amministrativa: in presenza di una regolamentazione non arbitraria e non discriminatoria, il controllo giudiziario è limitato alla verifica di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità, non all'esame di merito delle scelte organizzative.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    art. 41-bis; art. 69, comma 6, lett. b); art. 35-bis; riferimento generale all'Ord. pen.

    L'art. 41-bis disciplina un regime detentivo differenziato; le norme dell'ordinamento penitenziario riconoscono spazi di regolazione e organizzazione della vita carceraria che l'Amministrazione può disciplinare, pur nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità.

  • Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017

    artt. 6 e 8 della Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017

    Le disposizioni e le circolari d'istituto che prevedono fasce orarie per la cottura dei cibi rientrano nella regolamentazione delle modalità di esercizio dell'attività e sono legittime se non discriminano ingiustificatamente i detenuti posti in diversi regimi.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Attribuisce all'Amministrazione poteri organizzativi nell'ambito della gestione degli istituti penitenziari; la Corte richiama che tale potestà attuativa non può essere sostituita dal giudice salvo verifica di manifesta irragionevolezza o sproporzione.

  • Giurisprudenza della Corte di legittimità

    più pronunce citate in motivazione (es. Sez. 1, n. 4030/2020, n. 43528/2023 e altre)

    In precedenti decisioni la Corte ha riconosciuto la liceità di regolamentazioni differenziate basate su ragioni logistiche e organizzative e ha chiarito i limiti del sindacato giurisdizionale rispetto alle scelte amministrative in materia di gestione carceraria.

Massime di principio

  • Le limitazioni orarie alla cottura dei cibi possono essere legittime quando regolano le modalità di esercizio del diritto senza negarlo, purché applicate in modo non discriminatorio e compatibilmente con la parità di trattamento della popolazione detenuta.
  • La differenziazione delle regole tra detenuti in regime 41-bis e detenuti comuni è ammissibile se l'Amministrazione motiva con concrete esigenze logistiche, tecniche o organizzative (es. partecipazione differente ad attività trattamentali, alloggiamento in celle singole o multiple, carenze di organico).
  • L'Amministrazione penitenziaria dispone di ampia discrezionalità nell'organizzazione della vita carceraria; il controllo giudiziario si limita a verificare legittimità, ragionevolezza e proporzionalità delle scelte, non a sostituirsi alla valutazione tecnica-organizzativa.
  • Se l'Amministrazione non fornisce motivazioni concrete a supporto di una regolamentazione differenziata, il giudice può ritenere la misura discriminatoria o irragionevole e concedere tutela al detenuto.
  • Le misure organizzative che incidono su diritti detenuti devono essere adottate e motivate in modo documentato e specifico per evitare il rischio di annullamento da parte dell'autorità giudiziaria per carenza di motivazione.
  • Nei ricorsi contro regolazioni interne la parte amministrativa deve provare che la scelta è funzionale alla sicurezza, alla salute, all'ordine e alla gestione efficace delle attività trattamentali; tali elementi rendono la distinzione tra categorie di detenuti giustificabile.

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