Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva richiesto il pagamento di lire 150.000.000 sulla base di dieci assegni bancari girati alla società ricorrente. I tre opponenti deducevano, in sintesi, che i titoli erano stati emessi solo a titolo di favore per simulare un contratto tra uno dei fratelli e la cooperativa, oppure che il debito era stato sostituito da nuovi assegni emessi dalla madre con preteso accollo liberatorio; la cooperativa replicava di aver ricevuto gli assegni a restituzione di somme anticipate per un contratto di fornitura di piantine/ortaggi, e di non essere stata liberata dall’accollo. Il Tribunale respingeva l’opposizione. In appello, invece, la Corte territoriale riteneva che l’azione monitoria non fosse azione cartolare ma azione causale: poiché solo quattro assegni risultavano protestati, la creditrice avrebbe potuto far valere i titoli soltanto come promessa di pagamento e dunque solo nei confronti del soggetto ritenuto unico obbligato dal rapporto sottostante. La società ricorreva per cassazione con sei motivi: i primi tre denunciavano, in sostanza, una supposta declaratoria officiosa di prescrizione dell’azione cambiaria, con violazione degli artt. 2938 c.c., 101, comma 2, c.p.c., 112 c.p.c. e 24 e 111 Cost.; i motivi quarto, quinto e sesto censuravano la violazione dell’art. 45 R.D. 1736/1933 e dell’art. 2041 c.c., sostenendo che il protesto era necessario solo verso giranti e non verso il traente, e che per i quattro assegni protestati l’azione cartolare di regresso era comunque esperibile anche contro i giranti.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché indirizzati contro una ratio decidendi inesistente: la Corte d’appello non aveva affatto dichiarato la prescrizione dell’azione cambiaria, ma aveva escluso che, nella specie, si potesse parlare di azione cartolare per difetto delle condizioni di regresso su parte dei titoli e aveva qualificato la pretesa come azione causale. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il quarto, quinto e sesto motivo: ha affermato che, ai sensi dell’art. 45 R.D. 1736/1933, il protesto o equipollente è necessario per il regresso contro giranti e altri obbligati, ma non è richiesto nei confronti del traente, contro il quale il portatore conserva comunque i propri diritti anche se manca il protesto o la presentazione tempestiva. Poiché quattro assegni erano stati protestati, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere il regresso almeno per tali titoli nei confronti dei giranti; inoltre, per tutti gli assegni il traente era obbligato indipendentemente dal protesto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2938 c.c.
La censura era proposta perché la ricorrente assumeva che la Corte territoriale avesse rilevato d'ufficio una prescrizione non eccepita; la Cassazione ha però chiarito che tale prescrizione non era stata in realtà dichiarata, sicché la norma non risultava pertinente alla ratio decidendi effettiva.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Invocato per lamentare la decisione su una questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; la Corte ha escluso la pertinenza della doglianza perché la questione decisiva non era quella della prescrizione ma della qualificazione dell'azione e dell'applicabilità dell'art. 45 della legge assegni.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita ultrapetizione; la Corte lo ha ritenuto inconferente rispetto alla motivazione effettiva della sentenza impugnata.
art. 45 R.D. n. 1736/1933
Il portatore può esercitare il regresso contro giranti, traente e altri obbligati se l'assegno non è pagato e il rifiuto è constatato con protesto o equipollente; tuttavia conserva i propri diritti contro il traente anche se l'assegno non è stato presentato tempestivamente o non sia stato levato protesto.
art. 49 R.D. n. 1736/1933
Citàto nel quarto, quinto e sesto motivo insieme all'art. 57 del R.D. 1736/1933 e all'art. 2041 c.c., ma la Corte non sviluppa una distinta interpretazione della norma nel testo riportato.
art. 57 R.D. n. 1736/1933
Citàto congiuntamente agli artt. 45 e 49 del R.D. 1736/1933 nella doglianza relativa all'azione cartolare; non emerge nel testo una specifica autonoma interpretazione.
art. 2041 c.c.
Richiamato nel sesto motivo, ma la Cassazione accoglie il motivo decisivamente in base all'art. 45 della legge assegni, senza sviluppare una specifica ratio sull'azione di arricchimento.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
La cassazione con rinvio è disposta anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo tale rito.
art. 1988 c.c.
Richiamato nella decisione di merito per qualificare una scrittura come ricognizione di debito, ma non costituisce la base della decisione di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si fondi su una ratio decidendi solo apparente o erroneamente percepita: la censura deve colpire la reale ragione giuridica posta a base della decisione impugnata.
- In materia di assegno bancario, il protesto o la constatazione equivalente sono condizioni per l'esercizio del regresso contro giranti e altri obbligati diversi dal traente; non sono invece necessari per far valere il diritto del portatore contro il traente.
- Se anche solo alcuni assegni risultano protestati, il portatore può esercitare l'azione di regresso cartolare nei confronti dei giranti limitatamente ai titoli per i quali la condizione è integrata.
- La mancanza di protesto non consente di escludere l'obbligazione del traente, che resta tenuto verso il portatore anche in difetto di presentazione tempestiva o di levata del protesto.
- Quando il giudice di merito qualifica la pretesa come azione causale anziché cartolare, deve comunque verificare con precisione i presupposti soggettivi e oggettivi dell'obbligazione sottostante, senza confondere la disciplina della cambiale/assegno con quella del rapporto fondamentale.
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