Cassazione Penale, Sentenza n. 24625/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, aveva sostituito l'obbligo di dimora (nei Comuni di Trapani ed Erice) con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel procedimento per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il motivo era un unico vizio di motivazione: si contestava che il Tribunale avesse fondato il pericolo di reiterazione sul pregresso giudiziario della ricorrente (precedenti per molestia continuata e danneggiamento aggravato) e sui rilievi dattiloscopici, non tenendo conto della scarsa gravità, della risalente anteriorità temporale (ultima condanna 2011) e della natura pecuniaria delle pene applicate. Si eccepiva inoltre che la misura iniziale dell'obbligo di dimora non aveva eliminato il rischio, per cui la misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione sarebbe comunque insufficiente a prevenire la reiterazione. La difesa ha inoltre sostenuto che l'interesse all'impugnazione perdurava perché, in esito al provvedimento cautelare, era stata disposta la sospensione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 7-ter d.l. 28/01/2019 n.4, e che la declaratoria di illegittimità della misura avrebbe potuto comportare il recupero del beneficio per il periodo sospeso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: nel corso del giudizio la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. era cessata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna; conseguentemente l'interesse concreto ad impugnare (richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p.) era venuto meno, rendendo l'impugnazione priva di oggetto. La Corte ha inoltre escluso che l'interesse a ottenere la percezione del reddito di cittadinanza relativo al periodo di sospensione costituisca interesse idoneo a mantenere l'impugnazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui soltanto il perseguimento della riparazione per ingiusta detenzione giustifica la prosecuzione dell'impugnazione dopo la cessazione della misura. Infine la Corte ha precisato che, trattandosi di inammissibilità in relazione alla perdita dell'interesse, non vi è condanna della ricorrente alle spese o a sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Individuato il reato per cui procede il giudizio (resistenza a pubblico ufficiale) come fatto-reato alla base della misura cautelare
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e perdurare fino alla decisione; se la misura impugnata cessa prima della decisione, l'impugnazione diventa inammissibile per mancanza di interesse
art. 7-ter decreto-legge 28/01/2019, n. 4 (conv. con modificazioni dalla legge 28/03/2019, n. 26)
Richiamato in relazione alla sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza disposta in sede di applicazione della misura cautelare; la Corte tuttavia ritiene che la possibile ripresa del beneficio non costituisca interesse idoneo a rendere ammissibile il ricorso cessato
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con legge 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (art. 94, comma 2) e art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022, n. 162 (conv. legge 30/12/2022, n. 199)
Richiamate esclusivamente per motivare la modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale secondo le disposizioni emergenziali e le successive proroghe; non incidono sul merito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione di un provvedimento cautelare diventa inammissibile se, prima della decisione, viene meno l'interesse concreto della parte (ad es. perché la misura cautelare cessa).
- La mera incidenza di un provvedimento cautelare sulla fruizione di benefici amministrativi (es. sospensione del reddito di cittadinanza) non costituisce, di per sé, un interesse idoneo a mantenere in vita l'impugnazione, salvo i casi espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza (p. es. richiesta di riparazione per ingiusta detenzione).
- Nel valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato il giudice deve prendere in considerazione la natura, la gravità e la recenza dei precedenti; tuttavia, anche se la difesa contesta la valutazione, l'impugnazione diventa priva di oggetto se la misura cessa nel frattempo.
- Se si vuole preservare un interesse collegato alla misura cautelare (es. conseguenze patrimoniali o amministrative), occorre sollevare e tutelare tempestivamente tali aspetti con i rimedi processuali adeguati, poiché la perdita dell'interesse rende l'appello/ricorso inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non comporta responsabilità per spese o sanzioni a carico del ricorrente, non essendo configurabile una soccombenza sostanziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24353/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →