Cassazione Civile, Ordinanza n. 30224/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica con cui l'Ufficio doganale ha rideterminato i diritti dovuti su importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dichiarati come originari delle Filippine, dopo un'indagine OLAF che aveva accertato la sospetta evasione di dazi antidumping e la successiva revoca dei certificati di origine preferenziale da parte dell'autorità filippina. La società destinataria degli avvisi aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio, la carenza di prova sull'origine taiwanese della merce, e la propria buona fede in quanto spedizioniere/rappresentante indiretto che aveva confidato nei certificati Form A. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non automaticamente sovrapponibili le modalità di accertamento della responsabilità del rappresentante indiretto e dell'importatore, salvo partecipazione fraudolenta. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 220 CDC, sostenendo che il rappresentante indiretto è coobbligato in via principale per i dazi, che il legittimo affidamento non è invocabile quando i certificati di origine siano poi smentiti da controlli successivi, e che l'importatore/professionista deve provare di avere agito con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. verificando l'esattezza delle informazioni dell'esportatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di dazi doganali, il rappresentante indiretto è debitore dell'obbligazione doganale insieme all'importatore ex art. 201 CDC; che l'esimente della buona fede di cui all'art. 220 CDC non può operare nel caso prospettato, fondato su accertamenti OLAF e sul recupero successivo dei dazi; e che lo spedizioniere/importatore professionale deve osservare la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., senza potersi affidare incolpevolmente alla mera iniziale validità dei certificati di origine preferenziale, sempre suscettibili di controlli successivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene evocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge a base del motivo di ricorso per cassazione
art. 201 CDC
l'obbligazione doganale sorge con l'accettazione della dichiarazione; il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche il soggetto per conto del quale è presentata la dichiarazione sono debitori
art. 220 CDC
la buona fede/esimente invocata per il recupero a posteriori dei dazi non è applicabile nel caso di specie, specie a fronte di accertamenti OLAF e controlli successivi sui certificati di origine
art. 1176, comma 2, c.c.
il professionista importatore/spedizioniere deve usare la diligenza qualificata propria dell'attività esercitata, verificando l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore
art. 77 Regolamento (UE) n. 952/2013
viene richiamato come disciplina attuale, sostanzialmente corrispondente all'art. 201 CDC, dell'obbligazione doganale all'importazione
art. 186 Regolamento (CE) n. 450/2008
è richiamato quale norma di abrogazione del previgente Codice doganale comunitario
art. 302 T.U. dogane
richiamato, insieme al d.lgs. n. 472/1997, per la disciplina sanzionatoria nei confronti del rappresentante doganale indiretto
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel coordinamento della disciplina sanzionatoria tributaria
art. 6 d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel coordinamento della disciplina sanzionatoria tributaria
art. 10 d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel coordinamento della disciplina sanzionatoria tributaria
Massime di principio
- In materia di dazi doganali, il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione è coobbligato al pagamento insieme all'importatore, perché la responsabilità sorge per effetto dell'accettazione della dichiarazione doganale.
- La buona fede dell'operatore non può essere invocata in modo automatico per escludere il recupero dei dazi quando i certificati di origine preferenziale siano successivamente smentiti da controlli delle autorità competenti o da indagini antifrode.
- L'operatore professionale che si avvale di certificati e informazioni dell'esportatore deve dimostrare di avere svolto la diligenza qualificata richiesta dall'attività, verificando in modo esigibile l'esattezza dei dati dichiarati.
- Nel recupero dei dazi a posteriori, la mera iniziale accettazione dei documenti da parte dell'autorità doganale non consolida un affidamento tutelabile contro successive rettifiche e controlli.
- La responsabilità del rappresentante doganale indiretto è fondata sulla regolarità e veridicità della dichiarazione resa, non sulla prova di una sua partecipazione fraudolenta all'illecito.
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